Revoca patente
Sezione dedicata alla revoca della patente di guida
La revoca della patente di guida è un atto definitivo che comporta la perdita di validità del documento. La persona a cui viene revocata la patente per poter ritornare a guidare deve rifare, dopo un certo periodo di tempo, il percorso per il conseguimento di un nuovo titolo di guida (esame teorico e pratico).
La patente di guida è revocata nei seguenti casi:
Guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada
Quando una persona viene trovata alla guida con patente sospesa o viola determinate norme del Codice della Strada, la sua patente di guida è revocata. Il provvedimento di revoca è disposto dalla Prefettura ed è un atto definitivo.
Quali casi
- guidare con patente di guida sospesa (art. 218/6 C.d.S.);
- guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica (art. 128/2 C.d.S.);
- invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali (art. 176/1-19-22 C.d.S.);
- circolare con un limitatore di velocità alterato (art. 179/2 bis - 9 C.d.S.);
- superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità (art. 142/9bis C.d.S.) per la seconda volta in 2 anni;
- adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata (art. 86/2 C.d.S.)
Cosa succede
La Prefettura emette un provvedimento di revoca della patente di guida, sulla base del verbale redatto dal comando che ha rilevato la violazione (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri). Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
Quando conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
Riferimenti normativi
Artt. 86, 142, 176, 179, 128 e 218 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) - per il testo di legge consultare Normattiva .
Provvedimento dall'Autorità giudiziaria
Quando sono violate norme del Codice della Strada con rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza), il procedimento in Tribunale può concludersi con sentenza o decreto penale di condanna che dispone la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale.
Quali casi
- aver causato incidente stradale con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.);
- aver causato incidente stradale stato effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.);
- aver partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o aver gareggiato in velocità in cui una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter);
- aver causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
Cosa succede
Quando la Prefettura riceve una sentenza o decreto penale di condanna con data di irrevocabilità, emette l'ordinanza di revoca della patente di guida. Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
Quando conseguire la nuova patente di guida
Se la revoca è disposta a seguito di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S. , l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di irrevocabilità o di esecutività della sentenza o del decreto penale di condanna.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 5 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 10 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
Riferimenti normativi
Art. 9, 186, 187 e 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e artt. 589 bis e 590 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) - per i testi di legge consultare Normattiva .
Mancanza dei requisiti morali
Per poter guidare è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e morali. Il Prefetto dispone il provvedimento di revoca della patente di guida per carenza dei cosiddetti requisiti morali (art. 120 C.d.S.).
Quali casi
I soggetti per cui questo si verifica sono elencati nell'art. 120 del Codice della Strada:
- a) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
- c) persone condannate per i reati previsti agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a (uso personale di sostanze stupefacenti) del medesimo D.P.R. n. 309/1990.
Cosa succede
L'ordinanza di revoca della patente è disposta dal Prefetto del luogo di residenza della persona interessata. Il provvedimento può essere inviato nel luogo di residenza o notificato tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro dell'Interno che decide in concerto con il Ministro dei Trasporti o alternativamente entro 60 giorni ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.
Quando conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca della patente della Prefettura, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida.
Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione (caso b), devono anche essere trascorsi almeno tre anni dal termine della misura.
Per chi è condannato per gli artt. 73, 74, 75 del D.P.R. n. 309/1990 (caso c) è necessario che l'interessato sia in possesso anche di un certificato di estinzione o riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente.
Prima di iniziare l'iter di conseguimento della nuova patente di guida, è necessario richiedere il nulla osta da parte della Prefettura , che viene concesso dopo la verifica di certi requisiti. Per questo, si consiglia di mettersi in contatto con l'Ufficio patenti della Prefettura prima di iniziare.
Riferimenti normativi
Art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) - per il testo di legge consultare Normattiva .
Contatti
Ufficio patenti della Prefettura
P.za Antenore 3, 35131 Padova
- P.E.C. : protocollo.prefpd@pec.interno.it (inserire nell'oggetto il cognome e la sigla UFFPAT)
- posta ordinaria : Prefettura U.T.G. di Padova - p.za Antenore 3 - 35131 Padova
Per gli Orari di ricevimento clicca qui
Commissione medica locale di Padova
via Ospedale Civile 22
- orari: dal lunedì al mercoledì dalle 8.15 alle 11.00
- Ulss 6 Euganea - Commissione medica locale patenti
Ufficio della Motorizzazione Civile di Padova
Corso Spagna 12, 35127 Padova
- orari Ufficio patenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- orari ufficio contenzioso: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00
- tel. 049 85382111
- mail: direzione_utpd@mit.gov.it
- Portale dell'Automobilista
Moduli
I moduli possono essere inviati ai recapiti dell'Ufficio patenti o consegnati a mano nell'orario di apertura al pubblico
- Modulo di delega generica
- Modulo di delega generica
- Modulo per copia provvedimento
- Modulo per copia provvedimento
- Modulo per fotocopia patente
- Modulo per fotocopia patente
- Modulo per invio patente a diversa Motorizzazione o Comando di polizia
- Modulo per invio patente a diversa Motorizzazione o Comando di polizia