Provvedimenti di sequestro e confisca di veicoli

Il sequestro del veicolo avviene solitamente per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) dell'autoveicolo e/o per altre violazioni delle norme del Codice della strada fra le quali il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o di uso di sostanze stupefacenti . Il ricorso avverso il verbale di contestazione può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione o entro 30 giorni al Giudice di Pace competente per territorio ove è accaduto il fatto . Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Chi può fare la richiesta di dissequestro

Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perché privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo per altre cause

Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti passaggi:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta) entro 60 giorni dalla notifica del verbale; se il pagamento avviene entro 5 giorni si paga solamente la sanzione decurtata dello sconto del 30% (l'importo è riportato nel verbale stesso);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi ) In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto della metà verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

RATEIZZAZIONE

Il modello di richiesta della rateizzazione è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 120/2010

IMPORTANTE

Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.

Documentazione richiesta

  • All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione
  • La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice o al Comando accertatore se trattasi di Polizia Locale. La domanda (vedi modello richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico).
  • In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
  • Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 11:33