La legge 94/2009 e il decreto ministeriale di recepimento d.m. 6 ottobre 2009 hanno previsto che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento siano iscritti in un elenco da tenere presso la Prefettura.
L'iscrizione del personale avverrà qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicate al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza di requisiti.
L' art. 3 comma 13 della legge 94/2009, prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la preventiva comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
La richiesta di iscrizione nell'elenco della Prefettura può essere presentata dal gestore delle attività di intrattenimento o dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell' art. 134 T.U.L.P.S. , che disciplina gli istituti di vigilanza e le agenzie di investigazione.
All'istanza, in bollo € 16,00 presentata dal gestore o dal titolare di licenza, dovrà essere allegata una dichiarazione compilata e firmata da ciascun aspirante addetto ( art. 1 e 4 d.m. 6 ottobre 2009)
In particolare, la sopraccitata dichiarazione dovrà essere corredata da:
1. certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici, rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica, in originale o copia autentica;
2. attestato di superamento del corso di formazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, in originale o copia autentica (la formazione professionale è specifica e non può essere considerata equivalente ad altre formazioni)
Modulistica:
Mod. A - Domanda del gestore o titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S;
Mod. B - Dichiarazione del dipendente.
Nota:
L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo verrà revisionato ogni due anni, per cui si richiama l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.
Riferimenti normativi:
- art. 3, commi 7 - 13, legge 15.7.2009 n. 94
- Decreto 6 ottobre 2009;
- Art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"
- Art. 134 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.