Certificazione antimafia

Attenzione

Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153

Tra le novità di maggiore rilievo recate dal D.Lgs. n. 153/2014, vi è la revisione dei principi che individuano la competenza per territorio della Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

  1. Dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
     
  2. Dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
     
  3. Dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

La documentazione antimafia è richiesta al Prefetto esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 83, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 159/2011.

Dalle disposizioni soprarichiamate ne consegue che la certificazione antimafia non può essere più richiesta da privati (persone fisiche, società…)

 

Cosa attesta la certificazione antimafia

Comunicazione

Attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 T.U. ovvero:

  • Applicazione di una misura di prevenzione personale applicata dalla Autorità Giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; divieto di soggiorno; obbligo di soggiorno);
  • Condanna con sentenza definiva o, ancorché non definitiva , confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 , comma 3 bis, del CPP.

 

Informazione

Attesta, oltre a quanto previsto in tema di comunicazione, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate (art.84, comma 2).

 
Soggetti sottoposta alla verifica antimafia (art. 85D Lgs 159/2010)
  1. La documentazione antimafia deve riferirsi:
    1. Per le imprese individuali: Al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
  2. Per le associazioni, imprese, società, consorsi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
    1. Per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
    2. Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
    3. Per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
    4. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
    5. Per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
    6. Per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
    7. Per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
    8. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
    9. Per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Va ricordato che con la riforma operata dal D. Lgs. 218/2012, oltre a quanto indicato in precedenza, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

  1. Per le società cotrituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
     
  2. Per le Società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto sopra previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
    Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazionesuperioreallapredettasoglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
     
  3. L'Informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

 

Validità della documentazione antimafia (Art. 86)

  1. La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica;
     
  2. L'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica;
     
  3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85;
     
  4. La violazione dell'obbligo di cui al punto 3. è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto;
     
  5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2*, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

 

 

 

 

Area 1: Ufficio Certificazione Antimafia - White List

Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 15:46