Certificazione antimafia

Informazioni

Quando è necessario fare richiesta di informazione antimafia

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2*, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

  1. In materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.
    1. In particolare:
      1. In materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00 , IVA esclusa;
      2. In materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
      3. In materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
         
  2. Per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
     
  3. Per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
     
  4. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):
    1. Opere e lavori pubblici: pari o superiore a € 5.000.000,00;
    2. Forniture e servizi: pari o superiore       a   € 400.000,00.

 

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all' articolo 67 (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).

 

Chi rilascia l'informazione antimafia (Art. 90, comma 1 D. Lgs. 159/2011)

L'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

 

Attenzione

Il duplice criterio della sede degli Enti Pubblici o della residenza o sede delle persone fisiche o società sarà applicabile soltanto quando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sarà operativa. Fino all'entrata in funzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,pertanto, questa Prefettura istruisce solo le istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell'intero territorio nazionale) relative alle società che hanno la sede legale nella provincia di Pordenone.


Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67 D. Lgs. 159/2011.

 

 

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 16:23
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