Persone giuridiche
Registro delle persone giuridiche
Le Associazioni, Fondazioni e le altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale interregionale ed internazionale, acquisiscono la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso le Prefetture ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.
Per le Associazioni, Fondazioni e le altre Istituzioni di carattere privato, che operano nell'ambito del terzo settore, la modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione sono disciplinate, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020) e devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'ente acquisisce l'autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente rispondenza del solo patrimonio sociale delle obbligazioni che fanno capo alla persona giuridica.
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell'ente.
Le Associazioni e le Fondazioni costituite all'estero devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del C.C. e degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o della fondazione devono contenere, tra le altre cose, l'indicazione dello scopo, che deve essere possibile e lecito, e del patrimonio, che deve risultare adeguato alla realizzazione di quest'ultimo.
Come da circolare ministeriale 23 febbraio 2001, prot. n. M/5501/30 "la valutazione della consistenza patrimoniale dell'ente, dovrà essere effettuata considerando la dotazione attuale e reale e non facendo affidamento su conferimenti futuri ed eventuali , giacché l'attribuzione della personalità giuridica, per l'immediatezza dei suoi effetti, non può che fondarsi su elementi la cui esistenza e disponibilità siano assolutamente certe, al fine di garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 C.C.)".
Gli importi indicati nella circolare rappresentano il requisito patrimoniale minimo ma non necessariamente sufficiente per poter richiedere il riconoscimento giuridico che è subordinato ad una valutazione caso per caso effettuata da questa Prefettura in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi, facendo salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere l'integrazione del patrimonio in relazione ai summenzionati criteri valutativi.
Il fondo di dotazione iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:
- Certificazione bancaria comprovante l'esistenza in capo all'ente stesso di un patrimonio mobiliare (la cui consistenza dovrà essere di almeno la metà della predetta dotazione);
- Perizia giurata di parte o relazione di stima effettuata da un professionista per gli eventuali beni immobili, beni mobili registrati o altri beni mobili quali quelli artistici e museali.
Come da circolare ministeriale del 23 febbraio 2001, prot. n. M/5501/30, è necessario, altresì, che tra gli organi sociali dell'ente sia prevista la presenza dell'organo di revisione contabile i cui componenti siano dotati di adeguata professionalità (iscrizione nel Registro dei Revisori Legali del Revisore Unico o di almeno un membro del Collegio dei Revisori).
Il Codice civile ed il D.P.R. n. 361/2000 prevedono che l'autorità governativa, ossia il Prefetto:
- Esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni (il controllo e la vigilanza viene esercitato acquisendo annualmente il bilancio dell'ente);
- Provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- Annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- Può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
Il riconoscimento della personalità giuridica dell' ente ecclesiastico civilmente riconosciuto richiede la sussistenza di una serie di requisiti individuati dall'articolo 1 della legge 222 del 1985, che codifica quanto previsto dall'articolo 7 dell'Accordo di Revisione del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.
Tali enti:
- devono essere costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica;
- devono avere sede in Italia;
- devono avere fine di religione e di culto.
Il riconoscimento avviene con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Possono acquisire personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 della legge 222 del 1985 anche altri Istituti per il sostentamento del clero. Il riconoscimento di tali enti avviene con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno.
La domanda di riconoscimento della personalità giuridica nell'ordinamento italiano deve essere proposta dal rappresentante legale dell'ente in base al diritto canonico, con l'assenso dell'autorità ecclesiastica o direttamente da quest'ultima.
La domanda va presentata presso la prefettura, depositando lo statuto e l'atto costitutivo.
A seguito del riconoscimento, L'ente è iscritto nel registro delle persone giuridiche con efficacia dichiarativa e non costitutiva.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge 222 del 1985 l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto deve iscriversi con le indicazioni previste dagli articoli 33 e 34 C.C., oggi soppressi, i quali prevedevano che nel registro delle persone giuridiche dovessero risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Gli articoli 33 e 34 del C.C. sono stati sostituiti dagli articoli 3, 4 ed 11 comma 1 lettera D del D.P.R. 361 del 2000.
In particolare l'art. 4 del D.P.R. 361 del 2000 stabilisce che: " Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.".
Tuttavia, trattandosi di enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico, restano comunque assoggettati a tale normativa.
In particolare, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.
Il documento conclusivo della Commissione paritetica italovaticana pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla G.U. 15 ottobre 1997 n. 241 precisa: " Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico o il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private."; ed invero non sono applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private, con la conseguenza, che lo Stato non può chiedere modifiche allo statuto dell'ente ecclesiastico perché l'ente ecclesiastico ne è già munito secondo la disciplina prevista dalle legge n 222/1985.
Come ottenere il riconoscimento delle persone giuridiche private
Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte di Associazioni, Fondazioni ed altri Enti di carattere privato, il Prefetto accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nonché l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.
Per l'iscrizione delle modifiche sul registro delle Persone Giuridiche occorre produrre copia autenticata della delibera di variazione emessa dal competente organo dell'ente.
Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell'Ente.
Cosa fare
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G della provincia in cui l'ente ha sede.
Documentazione richiesta
- Domanda in bollo da € 16,00 (fatte salve le esenzioni di legge per le ONLUS-Enti di volontariato);
- Due copie, di cui una autentica, dell' atto costitutivo e dello Statuto , redatti per atto pubblico;
- Una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
- Una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
- Copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- Elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante.
Richiesta di certificati
La Prefettura U.T.G. rilascia i certificati di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche su istanza di chiunque abbia un interesse.
Il rappresentante legale dell'Ente può autocertificare l'iscrizione sul Registro delle Persone Giuridiche ove tale certificato sia richiesto da amministrazioni pubbliche o da aziende che erogano pubblici servizi (quali ad esempio reti telefoniche, energia etc.)
Approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo
Ogni modifica allo Statuto o all'Atto Costitutivo deve essere iscritta sul Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare al Prefetto istanza volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche allo statuto e all'atto costitutivo, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.
Chi può fare la richiesta
Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che sia già iscritto nel Registro Prefettizio.
Cosa fare
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie diretta al Prefetto della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell' ente.
Documentazione richiesta
- Domanda di approvazione delle modifiche;
- Copia autentica della deliberazione , con la quale sono state approvate dall'organo sociale competente le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, con allegata copia del nuovo statuto, redatta per atto pubblico;
- Indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie;
- Copia degli atti (statuto e/o atto costitutivo) precedenti alla modifica, salvo siano già in possesso della Prefettura;
- Relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
- Relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche.
Riferimenti normativi
- Codice Civile, artt. 14-42bis
- D.P.R. 10.2.2000, n. 361
- L. 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni
- D.P.R. 4.12.1997, n. 460