- L. 6 ottobre 1986, n. 656;
- D.P.R.30 dicembre 1981 n. 834;
- L. 26 gennaio 1980 n. 9;
- D.P.R. 23 dicembre 1978 n.915;
- L. 585 28 luglio 1971 n. 585;
- L. 13 marzo 1958, n. 365.
Area IV
Responsabile del procedimento: Viceprefetto Dott. Gerardo QUARANTA
Addetto: Dott.ssa Margherita Leogrande
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, piano terra
Pec dell'ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it
Telefono: 0971 419235
Presso la Prefettura -U.T.G è istituito l'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra
Chiunque sia figlio di persona deceduta per cause di guerra oppure di persona equiparata ad orfano di guerra (es: figli di invalidi di guerra) può richiedere l'iscrizione al suddetto elenco al fine di acquisire il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata", necessario per usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente
Chi può fare la richiesta
I cittadini italiani :
- orfani di genitore deceduto per cause di guerra
- figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità
Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore
Cosa fare
Domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente
L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equipara"
Documentazione richiesta
- domanda
(vedi il modello Mod. A - Iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra)
(vedi il modello Mod. B - Richiesta attestato orfano di guerra) - " determinazione " (mod. 331), in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore