Ricorsi al Prefetto
Nel caso in cui sia stato commesso un illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada e sia stato ricevuto il relativo verbale, l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata nel verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.
Il ricorso è l’atto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale sia stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene illegittimo il verbale di accertamento.
Il ricorso può essere proposto entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di contestazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito (art. 203 C.d.S.).
Il ricorso può essere proposto direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione oppure all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Ove il ricorso sia presentato direttamente al Prefetto, il termine per l’adozione del provvedimento è di 210 giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso. Il termine è invece di 180 giorni quando il ricorso è proposto per il tramite dell’organo accertatore (art. 204 C.d.S).
Come disposto dal comma 1 ter dell’art. 204 C.d.S., il ricorrente può fare richiesta di audizione personale. In questo caso il termine per l’adozione del provvedimento si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni in esso contenute e alle prove raccolte nel corso dell’attività istruttoria (art. 204 C.d.S.). In particolare, il Prefetto:
- dichiara l’inammissibilità del ricorso, se lo stesso è privo di sottoscrizione o è proposto decorso il termine perentorio di 60 giorni. Il ricorso è parimenti inammissibile in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta o di presentazione dello stesso dopo la proposizione del ricorso al giudice di pace;
- dichiara l’irricevibilità del ricorso, quando lo stesso è presentato da soggetto non legittimato;
- accoglie il ricorso se condivide le doglianze del ricorrente, con conseguente archiviazione del verbale di contestazione;
- rigetta il ricorso in caso di infondatezza delle censure in esso contenute. In tal caso, l’autorità amministrativa adotta un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Avverso l’ordinanza ingiunzione l’interessato può proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace).
In questa sede è importante evidenziare la differenza tra il verbale di contestazione e il c.d. preavviso di accertamento o preavviso di verbale. Il preavviso di accertamento è il documento lasciato dall’organo accertatore sul parabrezza del veicolo. Si tratta di un avviso di cortesia che si è diffuso nella prassi, con il quale il trasgressore viene informato dell’accertamento della violazione. A differenza del verbale di contestazione, il preavviso di accertamento non costituisce titolo esecutivo. Per tale ragione, il ricorso al Prefetto non è proponibile avverso il preavviso di accertamento.