L' Ufficio tratta violazioni in materie depenalizzate diverse dal Codice della Strada e dall' emissione di assegni bancari e postali a cui si applica la legge sul procedimento sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689 del 1981)
Materie depenalizzate diverse dal codice della strada
Gli organi accertatori inviano al Prefetto un rapporto relativo alla violazione accertata (art. 17 legge 689/1981), che può riguardare, a titolo esemplificativo, diritti d' autore, contraffazione, propaganda elettorale, indebita percezione di denaro dallo stato, divieto di fumo, ubriachezza molesta, somministrazione alcolici a minorenni, ospitalità di cittadini stranieri, prescrizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, malgoverno di animali, reati depenalizzati dai decreti legislativi n. 480 del 13/07/1994, n. 507 del 30/12/1999 e n. 8 del15/01/2016.
Cosa può fare il cittadino
Il soggetto a carico del quale è stato redatto il verbale di contestazione può presentare ricorso (scritti difensivi), in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell' infrazione, direttamente al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione o per il tramite dell' organo accertatore.
La prefettura, dopo aver richiesto ed esaminato le controdeduzioni dell' organo accertatore, può accogliere la memoria difensiva del cittadino, con conseguente ordinanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo oppure, in caso contrario, emettere ordinanza- ingiunzione di pagamento.
Contro l' ordinanza ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in relazione al luogo della violazione (art. 22 bis legge 689/1981).