Il Fondo di solidarietà è riservato agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:
- allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
- in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
Chi può fare la richiesta Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale direttamente o per il tramite di associazioni di solidarietà.
L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita; l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della vittima.
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
Requisiti per l'elargizione.
- la domanda deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
- in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
- i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. La concessione dell'elargizione è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
Condizioni per la concessione dell'elargizione
La concessione dell'elargizione è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale.
3) l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
Tipologia del danno: Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Cosa fare La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura - unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico l'istante può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70%.
La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale "STEP" per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura. Il portale provvede ad informare il richiedente sullo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata. Il portale è raggiungibile collegandosi al seguente indirizzo:
https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it/siteminderagent/forms/step1, attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione delle domande contenute nel relativo "Manuale multimediale".
Il portale delle domande permetterà al richiedente - avente diritto o suo delegato - di registrarsi on line, di preparare interattivamente la domanda con tutte le informazioni e i documenti necessari, inviandola telematicamente alla Prefettura competente che invierà una e-mail di conferma dal portale stesso. Il processo è quindi complessivamente guidato e aiuta il richiedente a produrre facilmente una domanda formalmente corretta e completa. Inoltre, una volta che la domanda sia stata inviata, il portale provvede a informare il richiedente sullo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata. Il richiedente può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70% .
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione dell' elargizione, è prevista la sospensione- fino a un massimo di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione -dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Le sospensioni e la proroga dei termini di cui all' art. 20 della legge n. 44/1999 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo conseguente all'attività estorsiva subita dall'istante. Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione, ( nonché copia dell'eventuale richiesta di sospensione dei termini avanzata al Procuratore della Repubblica ) compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente ed informa il competente Procuratore della Repubblica.
Documentazione richiesta: La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura online di presentazione dell'istanza. Si seguano le istruzioni del Manuale utente.
L'istanza deve contenere:
- le generalità dell'istante
- il tipo di beneficio richiesto
- la data di presentazione della denuncia
- la determinazione del danno
- la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 del D.P.R. 455/99
Revoca dell'elargizione:
1.se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
2.se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
3.se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
4.ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)
Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno