Denominazione servizio – procedimento:

Accesso ordinario documentale agli atti ex Legge 241/1990

 

Area di competenza: Ufficio di Gabinetto del Prefetto

Dirigente responsabile: Dott.ssa Rosanna Mallemi, Viceprefetto

 

Contatti:

Email: prefettura.ragusa@interno.it 

PEC : protocollo.prefrg@pec.interno.it 

 

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Prefettura di Catania ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990.

L’istanza di ostensione consente di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia. 

Chi può presentare l’istanza:

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate (es. legale rappresentante, difensore, procuratore, tutore muniti di delega, ecc.).

La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Termine di presentazione dell’istanza: 

Per l’accesso agli atti formale la risposta alla richiesta di ostensione avviene entro trenta giorni consecutivi dalla data della relativa presentazione (attestata dall’avvenuta protocollazione). Decorsi inutilmente trenta giorni, l’istanza si intende respinta in regime di cd. “silenzio-diniego”. 

Se risultano soggetti controinteressati, occorre darne comunicazione agli stessi, sospendendo i termini del procedimento. Entro dieci giorni dalla ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Per l’accesso agli atti informale il termine procedimentale è immediato.

Modalità di presentazione dell’istanza:

La richiesta di accesso agli atti, sia formale che informale, deve essere adeguatamente motivata e deve contenere il riferimento esplicito all'interesse diretto, concreto e attuale di cui il richiedente è titolare e che è correlato al documento cui si chiede l'accesso. 

L’accesso informale si esercita con richiesta motivata anche verbale, quando la tipologia del documento esclude la presenza di controinteressati.

L'interessato è tenuto a fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto.

L'ufficio risponde immediatamente e senza formalità.

L’accesso formale si esercita con richiesta motivata scritta quando la valutazione dell’istanza necessita di un esame approfondito sull'interesse manifestato dal richiedente e sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso. In tal caso, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.

Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.

L'esame dei documenti è a titolo gratuito.

Il rilascio di copia dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In particolare, il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, che avviene mediante l'apposizione di marca da bollo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e devono essere motivati.

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione nei casi e nei modi specificati dall’art. 25 della Legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso è escluso:

  • per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti emanati in materia
  • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Possono, inoltre, essere previsti ulteriori casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi quando:

  • dalla divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
  • l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  • i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  • i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
  • i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Ulteriori informazioni rilevanti:

Principali riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 11:43