Il D. L.vo 6 settembre 1989, n. 322, che disciplina il Sistema Statistico Nazionale, ha previsto l'istituzione presso ogni Amministrazione centrale dello Stato di uffici di statistica posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. Per il Ministero dell'Interno viene stabilita la creazione presso ogni Prefettura- U.T.G. , come referente della Direzione Centrale per la Documentazione e per la Statistica, di appositi uffici ai quali è demandata una serie di compiti finalizzati ad assicurare l'uniformità della raccolta e dell'utilizzazione delle informazioni statistiche prodotte da fonti pubbliche nell'ambito della provincia. L' art. 3, comma 4, prevede, infatti, che gli uffici di statistica delle Prefetture assicurino , oltre ai compiti di cui all' art. 6 demandati agli analoghi uffici istituiti presso tutte le Amministrazioni pubbliche, anche il "coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici come individuati dall'ISTAT". Le predette strutture curano, altresì, ai sensi dell' art. 10, comma 3, il collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, al fine di favorire un rapporto diretto fra il cittadino e l'informazione statistica contenuta nel Sistema.