WHITE LIST PROVINCIALE - MODALITA' PER L'ISCRIZIONE


La legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.

La legge n. 40 del 5 giugno 2020 - che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - con l'introduzione dell'art. 4-bis ha variato il suddetto elenco, prevedendo l'inserimento di nuovi settori di attività per i quali è necessaria, ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal loro valore, l'iscrizione dell'impresa nella "white list".

In particolare:

- ha soppresso le lettere a) e b) e fatto confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera a ) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b ) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater );

- ha introdotto nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53 dell'art. 1 della citata L. 190/2012, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis ), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter ) e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater ).

A seguito della novella normativa, le attività imprenditoriali per le quali va chiesta l'iscrizione nell'elenco prefettizio della "white list" sono le seguenti:

Sez. I - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti.

Sez. II - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume.

Sez. III - Noli a freddo di macchinari.

Sez. IV - Fornitura di ferro lavorato.

Sez. V - Noli a caldo.

Sez. VI - Autotrasporto per conto terzi.

Sez. VII - Guardiania ai cantieri.

Sez. VIII - Servizi funerari e cimiteriali.

Sez. IX - Ristorazione, gestione delle mense e catering.

Sez. X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Procedendo alla relativa revisione, si provvederà a trasferire d'ufficio le imprese iscritte nelle precedenti Sezioni I ( Trasporto di materiali a discarica per conto terzi ) e II ( Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi ) nella nuova Sezione X, riferita ai servizi ambientali, mantenendo ferma la data di scadenza dell'iscrizione.

La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma societaria, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione.

Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa Prefettura dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli, preferibilmente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.prefrg@pec.interno.it .  

Alle istanze dovrà essere allegata la seguente documentazione, scaricabile da questo sito:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'articolo 85 del Codice antimafia, come evidenziati nell'apposito elenco, anch'esso scaricabile da questo sito.

Eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non coincidenti con quelli stabiliti dalla normativa sono inammissibili .

La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, dello stesso Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione per via esclusivamente telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Ragusa l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta .

La Prefettura accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

La Prefettura può, altresì, procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.

In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa.

E' fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. 

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco .

L'iscrizione nell'elenco prefettizio della "white list" è equipollente alla comunicazione e all'informazione antimafia liberatoria anche per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta .

A cura di questa Prefettura verrà pubblicato sul sito istituzionale, e costantemente aggiornato, il relativo elenco.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 06/11/2012, n. 190.
- D.P.C.M. 18/04/2013 .
- Decreto-Legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114.
- D.P.C.M. 24/11/2016.
- Legge 05/06/2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 08/04/2020, n. 23.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 11:54