La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Dirigente:  Viceprefetto Dott. Tommaso Mondello

Responsabile del procedimento/Addetto:  Giombattista Piloto

Orario di apertura al pubblico:  mar.-gio. dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Telefono:  0932 673111

Indirizzo di posta elettronica:  immigrazione.pref_ragusa@interno.it

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA  PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

risieda legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio;

risieda all'estero da almeno tre anni dalla data del matrimonio.

Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni, in quanto è da ritenersi che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.

Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini del conferimento della cittadinanza per matrimonio, è requisito essenziale e imprescindibile che il matrimonio contratto all'estero sia trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve intervenire lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi, pena il rigetto della domanda; tuttavia, la morte del coniuge nelle more del procedimento non comporta il rigetto dell'istanza. Nel caso in cui intervenga la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA

Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni, o sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;

sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;

abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano o di altro Ente Pubblico statale (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);

sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;

sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;

sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.

INFORMAZIONI UTILI

Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line all'indirizzo web https://portaleservizi.dlci.interno.it

Per la presentazione dell'istanza è necessario possedere l'identità digitale SPID.

Nel caso in cui le proprie generalità, come risultanti dal sistema SPID, non corrispondano a quelle indicate nella documentazione allegata all'istanza, è necessario chiarire tali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità , debitamente legalizzata.

Le donne che desiderino mantenere il cognome del coniuge devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione.

Il modulo telematico di domanda va compilato con estrema attenzione in tutte le sue parti, avendo cura di scansionare correttamente fronte/retro e in modo leggibile tutta la documentazione richiesta.

Occorre allegare all'istanza copia del certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine, debitamente legalizzato e con annessa traduzione italiana, anch'essa legalizzata, nonché copia del certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato e con annessa traduzione italiana, anch'essa legalizzata. Il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 445/2000.

I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età e che abbiano ininterrottamente mantenuto la residenza legale in Italia possono allegare un'autocertificazione o un certificato storico di residenza in sostituzione del certificato penale del Paese di origine.

Il richiedente al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato oppure la protezione sussidiaria dalla competente Commissione Territoriale, in sostituzione dei certificati di nascita e penale del Paese di origine potrà produrre idonei atti notori formati presso il Tribunale, unitamente a copia della documentazione attestante il riconoscimento della protezione in questione. Si specifica che i titolari di protezione umanitaria o speciale non possono presentare alcuna documentazione sostitutiva.

Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L.4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana è pari ad €250.

In caso di somme erroneamente o indebitamente versate, è possibile chiedere la restituzione scrivendo all'indirizzo cittadinanza.pref_ragusa@interno.it, indicando espressamente nell'oggetto: "restituzione somme erroneamente versate per cittadinanza italiana - codice MI.../K10... " allegando:

istanza di rimborso sottoscritta;

copia di un documento di identità e del codice fiscale o della tessera sanitaria;

comprova del pagamento di una marca da bollo da € 16,00

copia della quietanza del versamento effettuato (bollettino postale/PagoPA/bonifico);

codice IBAN e intestatario del conto corrente sul quale effettuare la restituzione.

Occorre allegare alla domanda anche idonea documentazione atta a comprovare la conoscenza della lingua italiana : valido titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero degli Esteri (è sufficiente l'autocertificazione in caso di certificazioni rilasciate da enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati), oppure idonea certificazione linguistica di livello almeno B1 rilasciata da un Ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre, Università per Stranieri di Reggio Calabria e Società Dante Alighieri).

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica i cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda un accordo di integrazione sottoscritto (ai sensi dell'articolo 4-bis del D. Lgs. 286/1998), oppure un permesso di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.

È necessario dichiarare un reddito che, nell'ultimo triennio, risulti superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989, convertito dalla L. 8/1990. Nel caso in cui non si posseggano redditi propri, o si posseggano redditi inferiori a tali parametri, potranno essere comprovati i redditi di altri componenti del nucleo familiare presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente.

Eventuali cambi di residenza in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati all'indirizzo immigrazione.pref_ragusa@interno.it  indicando nell'oggetto " cittadinanza K10/... - cambio di residenza ", allegando idonea autocertificazione e valido documento di identità.

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno inviate al richiedente tramite il portale web utilizzato per inoltrare la domanda. Si invita a monitorare con attenzione gli indirizzi di posta elettronica indicati all'atto della presentazione dell'istanza, nonché l'indirizzo mail connesso all'identità SPID in quanto vero e proprio "domicilio digitale".

Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica.

Per informazioni in merito alla propria istanza, per presentare documentazione integrativa o per esercitare il diritto di accesso agli atti, si prega di scrivere esclusivamente all'indirizzo comunicazione.cittadinanza.prefrg@pec.interno.it, indicando nell'oggetto il codice K10 della pratica e la tipologia di richiesta.

Nel caso di conclusione con esito positivo del procedimento, la Prefettura provvederà a trasmettere a mezzo P.E.C. il decreto di conferimento della cittadinanza al Comune di residenza, il quale provvederà alla relativa notifica e alla fissazione della data del giuramento.

Ultimo aggiornamento
Martedì 18 Giugno 2024, ore 15:58