Agente di P.S.

Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Email dell'ufficio:


Telefono:


 

Rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della legge 07/03/1986, n. 65.

Il personale che svolge il servizio di polizia locale può esercitare, previa attribuzione della relativa qualifica, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato. 

A tal fine, il Prefetto, su richiesta a firma del Sindaco (per la polizia locale) o del Presidente della provincia (per la polizia provinciale), conferisce, con decreto, la qualità di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti ai corpi di polizia locale o provinciale.

Il rilascio di tale decreto è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
  • idoneità al maneggio delle armi;
  • posizione regolare in ordine agli obblighi di leva.

Chi può fare la richiesta

L'Amministrazione comunale o provinciale interessata.

Cosa fare

La richiesta, in carta libera, a firma del Sindaco (per la polizia locale) o del Presidente della provincia (per la polizia provinciale), è inoltrata al Prefetto e deve contenere i seguenti dati:

  1. cognome e nome del dipendente;
  2. data e luogo di nascita del dipendente;
  3. luogo di residenza e di domicilio del dipendente;
  4. categoria e qualifica di inquadramento del dipendente, specificando se assunto a tempo indeterminato o determinato;
  5. data di decorrenza dell'assunzione precisando se a tempo indeterminato o determinato, specificando in quest'ultimo caso se in assegnazione temporanea o in comando nonché il termine dell'assegnazione stessa;
  6. copia del contratto individuale di lavoro sottoscritto con l'interessato;
  7. idoneità al maneggio delle armi;
  8. fotocopia carta di identità del dipendente, in corso di validità.

Alla richiesta dovranno essere allegate le autocertificazioni " MOD. 1 " e " MOD. 3 " sotto indicate.

Procedura

Il Prefetto, su richiesta del Sindaco o del Presidente della Provincia, attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza dopo aver verificato in capo all'interessato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Rimane ferma la facoltà dell'Autorità di pubblica sicurezza di prescrivere in materia di armamento, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del T.U.L.P.S., quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Il Prefetto provvede alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza qualora venga a conoscenza del venir meno di uno in capo all'interessato dei requisiti richiesti dalla legge.

Per il personale transitato nel nuovo Ente locale e già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, si fa presente, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, che la citata qualità una volta attribuita entra a far parte dello status giuridico del dipendente e può venir meno con la perdita dei requisiti di legge che ne condizionano il conferimento.

Per tale motivo, non dovendosi procedere al nuovo conferimento nei confronti del dipendente già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e transitato per svolgere servizio di polizia municipale nel nuovo Comune, quest'ultimo Ente locale dovrà procedere alla comunicazione dell'avvenuto passaggio al Prefetto territorialmente competente.

A tal fine, la comunicazione in questione, a firma del Sindaco (per la polizia locale) o del Presidente della Provincia (per la polizia provinciale), è inoltrata al competente Prefetto e dovrà i seguenti dati:

  1. cognome e nome del dipendente;
  2. data e luogo di nascita del dipendente;
  3. luogo di residenza e di domicilio del dipendente;
  4. categoria e qualifica di inquadramento del dipendente, specificando se assunto a tempo indeterminato o determinato;
  5. data di decorrenza dell'assunzione, precisando se a tempo indeterminato o determinato, specificando in quest'ultimo caso se in assegnazione temporanea o in comando nonché il termine dell'assegnazione stessa;
  6. copia del contratto individuale di lavoro sottoscritto con l'interessato;
  7. idoneità al maneggio delle armi;
  8. fotocopia carta di identità del dipendente, in corso di validità.
  9. l'indicazione del Comune presso il quale il dipendente prestava servizio in precedenza, trasmettendo copia del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza presso l'Ente di provenienza;
  10. l'eventuale assegnazione dell'arma di servizio, specificando se in via continuativa o meno;
  11. allegando le autocertificazioni " MOD. 2 " e " MOD. 3 " sotto indicate.

Eventuali variazioni nelle mansioni attribuite e/o circostanze, che comportino la perdita in capo al dipendente dei requisiti soggettivi di legge necessari per il mantenimento della qualifica in questione, dovranno essere, tempestivamente, comunicate al Prefetto a cura del nuovo Ente di appartenenza.

Rimane ferma la facoltà dell'Autorità di pubblica sicurezza di prescrivere in materia di armamento, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del T.U.L.P.S., quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Rimane fermo che il Prefetto provvede alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza in parola qualora venga a conoscenza del venir meno in capo all'interessato di uno dei requisiti richiesti dalla legge.

Riferimenti normativi

  • Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • Legge 07/03/1986, n. 65;
  • Decreto Ministro dell'Interno 04/03/1987, n. 145;
  • Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.;
  • Decreto Legge 04/10/2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/12/2018, n. 132;
  • Circolare del Ministero dell'Interno  n. 3/87 prot. n. 14700-IV.13/21 del 20/03/1987;
  • Parere del Ministero dell'Interno del 10/10/2010;
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/017997/12982.LEG del 20/12/2018 (diramata da questa Prefettura ai Comuni della provincia di Reggio Calabria, con circolare prot. n. 161899 del 21/12/2018).
Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 13:43