VICEPREFETTO:Dott.ssa Matilde MULE`
Email: matilde.mule@interno.it
Affari Sociali
Responsabile del procedimento: Assistenti Sociali
Addetto: Marazzita Maria Carmela
Barbaro Alessandra
Frustaci Giovanna
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Fax:
- 0965/411871
Droga
Di che cosa si occupa l'Ufficio NOT
In Italia la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio) è vietata e regolamentata dal D.P.R. 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
La detenzione per uso personale di stupefacenti comporta la segnalazione al Prefetto della provincia del luogo di residenza del trasgressore e l'attivazione del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'ex art. 75 del richiamato D.P.R. e s.m.i.
Per tale procedimento il Prefetto è assistito da Funzionari Assistenti Sociali e da personale amministrativo dell'Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) costituito presso ogni Prefettura - U.T.G.-
a chi è rivolto il servizio
A tutte le persone, residenti sul territorio provinciale, che vengano trovate in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale.
Cosa succede a chi viene controllato e trovato in possesso di sostanza stupefacente per "uso personale"?
Le Forze dell'Ordine al momento del controllo stabiliscono, in base alle circostanze ed al quantitativo di sostanza rinvenuta, se questa è destinata:
- alla cessione a terzi, in tal caso si configura un reato e la persona viene denunciata, perseguita penalmente e condannata per violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90.
- all'uso personale, in tal caso si configura un illecito di tipo amministrativo e la persona viene segnalata al Prefetto della Provincia di residenza per l'attivazione del procedimento amministrativo- sanzionatorio previsto dall'art. 75 del citato D.P.R.
La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata ad un laboratorio analisi per determinarne la " qualità" e la " quantità" di principio attivo in essa contenuto .
Per l'attivazione del procedimento amministrativo-sanzionatorio, è necessario che il quantitativo di principio attivo risulti inferiore a quelli previsti dal decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006 (eroina mg. 250, cocaina mg. 750, Cannabis-THC (marijuana, hashish) mg. 500, anfetamina mg. 500, LSD mg. 0,150). Qualora risulti essere superiore, il trasgressore viene denunciato penalmente per spaccio.
Le Forze dell'Ordine, ricevuti gli esami tossicologici ed accertato che si tratta di illecito amministrativo, redigono un apposito verbale "di contestazione" che viene notificato al segnalato ; una copia di tale verbale viene trasmessa al Prefetto per l'avvio del procedimento.
Se trattasi di minorenne, tutti gli atti devono essere obbligatoriamente notificati agli esercenti la potestà genitoriale.
Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dei verbali, il trasgressore può inviare al Prefetto degli scritti difensivi e chiedere un'audizione (di essere sentito personalmente), ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, al fine di spiegare le ragioni della violazione.
Il Prefetto, avvalendosi del personale del NOT e valutata la fondatezza dell'accertamento, avvia il procedimento ed entro quaranta giorni (termine "ordinatorio" e non "perentorio") convoca il trasgressore per un colloquio al fine di valutare quali sanzioni amministrative applicare oppure per "invitarlo formalmente a non fare più uso di sostanze stupefacenti" (cosiddetta "ammonizione" che può essere applicata solo in caso di prima violazione, per fatti di lieve entità e se dal colloquio, emergono elementi tali da far presumere che l'interessato possa per il futuro "astenersi" dall'usare sostanze stupefacenti ).
- Se al momento del fermo il controllato ha la " diretta ed immediata disponibilità " di veicoli a motore, (quindi, anche nel caso in cui non sta guidando ed il mezzo è parcheggiato) le Forze dell'Ordine gli ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni e la trasmettono all'Ufficio NOT.
Allo scadere del periodo, il documento può essere ritirato dal titolare o da un delegato purchè munito di delega e della fotocopia del documento di identità del delegante, nei giorni e nelle ore di apertura dell'Ufficio al Pubblico. All.1)
Con chi si sostiene il colloquio?
Il colloquio viene svolto da un Funzionario assistente sociale dell'Ufficio NOT, con delega del Prefetto il quale, avvalendosi della propria esperienza professionale, accerta le ragioni della violazione ai fini di decidere l'esito del procedimento e le eventuali sanzioni da applicare.
Che cosa succede se il convocato non si presenta?
La mancata presentazione al colloquio comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
In caso di impedimento serio e documentato, l'interessato può telefonare all'Ufficio NOT e chiedere di spostare la data del colloquio. Alla telefonata, deve necessariamente seguire una richiesta scritta , trasmessa per posta, fax o e-mail, con allegata la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio. Se per ragioni di lavoro o altro, il convocato è domiciliato presso un'altra provincia può chiedere, con istanza scritta corredata dalla fotocopia della carta di identità, di sostenere il colloquio presso quella provincia e aspettare una nuova convocazione dalla relativa Prefettura.
All.2)
Come si può evitare che arrivino le comunicazioni a casa?
Per le comunicazioni della Prefettura :
a) al momento del fermo , quando le Forze dell'Ordine redigono il verbale di accerta mento, si può dichiarare di voler eleggere domicilio presso un altro indirizzo che deve essere specificato;
b) successivamente, si può comunicare l'indirizzo dove si vuole arrivino le comunicazioni, inviando all'Ufficio NOT una richiesta scritta in carta semplice.
Per le comunicazioni dell'Organo accertatore:
Per le modalità di notifica delle analisi quali-quantitative dello stupefacente e del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, bisogna informarsi presso le Forze dell'Ordine che procedono al controllo ed alla segnalazione.
Quali sono ed in che consistono le sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative consistono nella sospensione o nel divieto di conseguire , per un periodo che va da 1 a 12 mesi , i seguenti documenti:
- passaporto ed ogni altro documento equipollente;
- licenza di porto d'armi;
- permesso di soggiorno per motivi di turismo, per i cittadini extracomunitari
- patente di guida fino a TRE anni.
La segnalazione per possesso di stupefacente per uso personale, ha rilievo penale?
La detenzione per "uso personale" non ha rilevanza penale per cui sui certificati del casellario giudiziario non ci sono menzioni del procedimento.
Si può fare ricorso?
- Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione , ai sensi dell'art. 18, L. 689/81.
- entro dieci giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di convocazione, presentare " opposizione " al Giudice di Pace .
- fare opposizione al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di applicare una sanzione.