Riconoscimento delle qualifiche professionali

Circolare n. 27916 dell'8.3.2021

Recepimento direttiva 2005/36/CE del 07/09/2005 - Riconoscimento qualifiche professionali conseguite in ambito comunitario, attuato dal D. Lgs. 09/11/2007, n. 206 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09/11/2007, n. 261)


 

Rilascio della qualifica di guardia particolare giurata

La qualifica di guardia particolare giurata viene riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili (guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati o di privati).

Per il riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui agli artt. 11 e  138 del T.U.L.P.S., con  particolare riguardo alla "buona condotta".

Il decreto rilasciato dal Prefetto di riconoscimento della qualifica ha validità biennale.

Successivamente all'ottenimento del decreto di guardia particolare giurata gli interessati dovranno prestare giuramento dinanzi ad al delegato del Prefetto.

Area I^ - Ufficio di staff

Domicilio digitale: protocollo.prefrc@pec.interno.it
 

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Roberta MANCUSO
Email:

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
 

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S.) dell'aspirante a tale qualifica.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui la persona interessata alla nomina risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

L'aspirante guardia particolare giurata che dovrà svolgere la prestazione di servizio armato dovrà produrre altra apposita istanza, per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta (v. voce dedicata: Rilascio del porto di pistola per guardia giurata armata ).

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante legale dell'istituto di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o dei soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S., controfirmata per accettazione dall'aspirante guardia particolare giurata (v. modello 1 allegato);
  2. fotocopia della carta di identità personale, in corso di validità, del titolare dell'istituto o del richiedente;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sottoscritta dall'aspirante guardia giurata, attestante data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, titolo di studio, posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti (vedi modello 2 di autocertificazione);
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazioni del titolare della licenza attestante l'adempimento dell'obbligo di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori (Modulo UniLAV).
  5. elenco dei beni da vigilare (solo nel caso di autorizzazione ex art. 133 T.U.L.P.S.);
  6. fotocopia della carta di identità personale dell'aspirante guardia particolare giurata, in corso di validità;
  7. Una fotografia, formato tessera a capo scoperto, dell'aspirante guardia particolare giurata;
  8. due marche da bollo da € 16,00 ciascuna, di cui una da applicare sul decreto e l'altra da apporre sul verbale di giuramento.

La predetta documentazione dovrà essere depositata in originale presso l'Ufficio protocollo di questa Prefettura (sito a Reggio Calabria in via Miraglia n. 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).

Si informa che:

  • Il termine per la conclusione del relativo procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza compilata in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni e gli allegati in essa richiesti; nel caso di non completa compilazione dell'istanza o di mancata produzione dei relativi allegati, i termini di definizione del relativo procedimento amministrativo devono intendersi sospesi sino a quando l'istanza non sarà stata regolarizzata nel contenuto e/o negli allegati richiesti.
  • Ai sensi del d. lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. UE 2016/679 s.m.i. (Gdpr), i dati personali raccolti verranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi vigenti e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione, o altro trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico; potranno essere esercitati i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
  • Il "domicilio digitale" dell'Ufficio è il seguente: protocollo.prefrc@pec.interno.it
  • Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, sono i seguenti:

- in caso di esiti istruttori sfavorevoli alla concessione del titolo, l'Ufficio, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica formalmente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti (art. 10- bis l. n. 241/1990 s.m.i.).

- avverso il provvedimento finale di rigetto dell'istanza, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 s.m.i., o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 38/2011, convertito con la l. n. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Si fa presente che il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo è disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990 s.m.i.; l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione/estrarre copia degli atti, previa formale richiesta scritta da inoltrare al suddetto domicilio digitale, è l'Area I^/Ufficio di Staff /Ufficio polizia amministrativa, sita a Reggio Calabria in via Guglielmo Pepe n. 48.

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.), articoli 8, 9, 10, 11, 133, 134 e seguenti)
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 s.m.i.), articoli 249 e seguenti.
  • Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i..
  • Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Rilascio del porto di pistola per guardia giurata armata

La qualifica di guardia giurata particolare è riconosciuta dal Prefetto a chi esercita attività di vigilanza e custodia su beni mobili ed immobili

Nel caso in cui la guardia particolare giurata debba svolgere l'attività di servizio armato dovrà richiedere la licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.

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  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
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  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
 

Chi può fare la richiesta

Le guardie particolari giurate che devono svolgere il servizio armato.

Cosa fare

La domanda per ottenere la licenza di porto di pistola, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui la persona interessata al rilascio della licenza risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

La licenza deve essere ritirata  direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente la licenza.

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi modello 4 );
  2. certificazione medico-legale, comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica dell'interessato, così come previsto dall'art. 2 del d.m. 28/04/1998 s.m.i., rilasciata dall'Ufficio medico-legale della competente Azienda Sanitaria Locale; per il rilascio il richiedente deve presentare alla predetta A.S.L. un certificato anamnestico del medico di assistenza primaria (c.d. medico di famiglia);
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sottoscritta dall'aspirante guardia giurata, attestante data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, titolo di studio, posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti (vedi modello 2 di autocertificazione);
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 s.m.i., concernente il conseguimento da parte dell'interessato del diploma di idoneità al maneggio delle armi di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 s.m.i., redatta secondo il prescritto modello ministeriale (vedi modello 5 ) allegando, ove ritenuto opportuno, il relativo diploma rilasciato dal T.S.N.;
  5. tre foto recenti dell'interessato, formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro una delle quali autenticata;
  6. attestazione del versamento della somma di euro 1,27, da effettuarsi sul c.c.b. IBAN  IT 41Z0100003245452010238300 intestato a Banca d'Italia (capitolo 2383 - capo X), con la causale " costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale ";
  7. attestazione del versamento della somma  di euro 7,75, da effettuarsi sul c.c.p. n. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni  Governative" - causale "concessione porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta" (si fa presente che tale tassa può essere assolta anche tramite marca da bollo del valore di euro 7,75);
  8. marca da bollo da € 16,00, da apporre sulla licenza.

La predetta documentazione dovrà essere depositata in originale presso l'Ufficio protocollo di questa Prefettura (sito a Reggio Calabria in via Miraglia n. 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).

Si informa che:

  • Il termine per la conclusione del relativo procedimento amministrativo è fissato in 120 giorni dalla presentazione dell'istanza compilata in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni e gli allegati in essa richiesti; nel caso di non completa compilazione dell'istanza o di mancata produzione dei relativi allegati, i termini di definizione del relativo procedimento amministrativo devono intendersi sospesi sino a quando l'istanza non sarà stata regolarizzata nel contenuto e/o negli allegati richiesti.
  • Ai sensi del d. lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. UE 2016/679 s.m.i. (Gdpr), i dati personali raccolti verranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi vigenti e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione, o altro trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico; potranno essere esercitati i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
  • Il "domicilio digitale" dell'Ufficio è il seguente: protocollo.prefrc@pec.interno.it
  • Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, sono i seguenti:

- in caso di esiti istruttori sfavorevoli alla concessione del titolo, l'Ufficio, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica formalmente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti (art. 10- bis l. n. 241/1990 s.m.i.).

- avverso il provvedimento finale di rigetto dell'istanza, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02/07/2010, n. 104 s.m.i., o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 38/2011, convertito con la l. n. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Si fa presente che il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo è disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990 s.m.i.; l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione/estrarre copia degli atti, previa formale richiesta scritta da inoltrare al suddetto domicilio digitale, è l'Area I^/Ufficio di Staff /Ufficio polizia amministrativa, sita a Reggio Calabria in via Guglielmo Pepe n. 48.


 

Riferimenti normativi:

  • Articoli 9, 10, 11, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.).
  • Art. 61 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 s.m.i.).
  • Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i..
  • Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
REINTESTAZIONE decreto di guardia particolare giurata e relativo porto di pistola per variazione datore di lavoro

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Dato non disponibile
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  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

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Di cosa si tratta

Qualora, nel corso del periodo di validità biennale del titolo, la guardia particolare giurata cessa il rapporto di lavoro col datore di lavoro (istituto di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S.) e viene assunta da un altro datore di lavoro, la Prefettura, su istanze di parte, provvede al rilascio, con reintestazione, del decreto di guardia particolare giurata e, se rilasciata e vigente, della licenza biennale per il porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.

Chi può richiedere la reintestazione dei titoli

La procedura è avviata su istanza degli stessi soggetti legittimati a richiedere l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata o il rinnovo biennale del titolo, ossia gli istituti di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o i soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S..

Cosa fare

Il titolare dell'istituto di vigilanza privata o il soggetto pubblico/privato deve presentare istanza al Prefetto, utilizzando il " Modello 9 - Istanza reintestazione decreto G.P.G. ".

Documentazione richiesta

  • 1) istanza con la quale il nuovo datore di lavoro chiede il rilascio con reintestazione del decreto di guardia particolare giurata (" Modello 9 - Istanza reintestazione decreto G.P.G. ");
  • 2) istanza con la quale la guardia particolare giurata chiede il rilascio con reintestazione del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta (" Modello 10 - Istanza reintestazione porto di pistola G.P.G. ");
  • 3) dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa dalla guardia particolare giurata, ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. (" Modello 11 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per reintestazione decreto G.P.G . ");
  • 4) dichiarazione sostitutiva di certificazioni del titolare della licenza attestante l'adempimento dell'obbligo di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori (Modulo UniLAV).
  • 5) elenco dei beni da vigilare (solo nel caso di autorizzazione ex art. 133 T.U.L.P.S.);
  • 6) fotocopia della carta di identità personale della guardia particolare giurata, in corso di validità;
  • 7) fotocopia codice fiscale della guardia particolare giurata;
  • 8) fotocopia della carta di identità personale, in corso di validità, del nuovo datore di lavoro;
  • 9) originali dei titoli di cui si chiede il rilascio con reintestazione (decreto di guardia particolare giurata, libretto ed autorizzazione per il porto d'armi).

La predetta documentazione dovrà essere depositata in originale presso l'Ufficio protocollo di questa Prefettura (sito a Reggio Calabria in via Miraglia n. 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).

Modulistica 

Riferimenti normativi  

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.), articoli 9, 10, 11, 42 e 43, 133, 134 e seguenti)
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 s.m.i.) articolo 61 e seguenti, articoli 249 e seguenti.
  • Circolare ministeriale n. 557/PAS.17719.12982(3) del 26/01/2006.
  • Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica

La qualifica di guardia giurata particolare è riconosciuta dal Prefetto a chi esercita attività di vigilanza e custodia su beni mobili ed immobili

La domanda di rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata  deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del decreto. 

Il decreto può essere consegnato direttamente all'interessato o altra persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario del decreto stesso.

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  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
 

Chi può fare la richiesta

La domanda per il rinnovo della qualifica deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S.) del richiedente.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui la persona interessata al rinnovo della nomina risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare che sono ancora attivi il rapporto di lavoro e le iscrizioni previdenziali e assicurative della guardia particolare giurata.  

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante Legale dell'Istituto o dell'Ente, controfirmata per accettazione dall'interessato (v. modello 1 allegato);
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sottoscritta dalla guardia giurata, attestante il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui agli artt.11 e 138 T.U.L.P.S. (v. modello 2 allegato);
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazioni del titolare della licenza attestante il rispetto degli obblighi contributivi e di quelli derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria;
  4. elenco dei beni da vigilare (solo nel caso di autorizzazione ex art. 133 T.U.L.P.S.);
  5. copia del decreto da rinnovare;
  6. marca da bollo da € 16,00 da applicare sul rinnovo.

La predetta documentazione dovrà essere depositata in originale presso l'Ufficio protocollo di questa Prefettura (sito a Reggio Calabria in via Miraglia n. 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).

Allorquando sarà rinnovato, l'originale del decreto di guardia particolare giurata può essere consegnato direttamente all'interessato o ad altra persona munita di delega scritta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario del decreto e dello stesso delegato.

Si informa che:

  • Il termine per la conclusione del relativo procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza compilata in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni e gli allegati in essa richiesti; nel caso di non completa compilazione dell'istanza o di mancata produzione dei relativi allegati, i termini di definizione del relativo procedimento amministrativo devono intendersi sospesi sino a quando l'istanza non sarà stata regolarizzata nel contenuto e/o negli allegati richiesti.
  • Ai sensi del d. lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. UE 2016/679 s.m.i. (Gdpr), i dati personali raccolti verranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi vigenti e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione, o altro trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico; potranno essere esercitati i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
  • Il "domicilio digitale" dell'Ufficio è il seguente: protocollo.prefrc@pec.interno.it
  • Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, sono i seguenti:

- in caso di esiti istruttori sfavorevoli alla concessione del titolo, l'Ufficio, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica formalmente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti (art. 10- bis l. n. 241/1990 s.m.i.).

- avverso il provvedimento finale di rigetto dell'istanza, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 s.m.i., o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 38/2011, convertito con la l. n. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Si fa presente che il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo è disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990 s.m.i.; l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione/estrarre copia degli atti, previa formale richiesta scritta da inoltrare al suddetto domicilio digitale, è l'Area I^/Ufficio di Staff /Ufficio polizia amministrativa, sita a Reggio Calabria in via Guglielmo Pepe n. 48.

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.), articoli 9, 10, 11, 133, 134 e seguenti.
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, articolo 249 e seguenti.
  • Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i..
  • Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Rinnovo del porto di pistola per guardia giurata armata

La qualifica di guardia giurata particolare è riconosciuta dal Prefetto a chi esercita attività di vigilanza e custodia su beni mobili ed immobili

Nel caso in cui la guardia particolare giurata sia stata autorizzato anche a svolgere servizio armato dovrà richiedere il rinnovo della  licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.

Area I^ - Ufficio di staff

Domicilio digitale: protocollo.prefrc@pec.interno.it

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Roberta MANCUSO
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Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
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Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
 

Chi può fare la richiesta

Le guardie particolari giurate che svolgono servizio armato

Cosa fare

La domanda per ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola, unitamente alla documentazione, deve essere presentata direttamente dal richiedente alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui la persona interessata risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

La domanda deve essere presentata, preferibilmente, almeno 120 giorni prima della scadenza della relativa licenza di porto di pistola.

La licenza deve essere ritirata direttamente dall'interessato  o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente la licenza stessa. 

In caso di contestuale rinnovo del Libretto di porto d'armi dovrà essere allegata la documentazione richiesta   (vedere argomento correlato, consultando la seguente pagina: Home page ... Servizi ai Cittadini ... Come fare per ... Guardia particolare giurata ... Rinnovo del libretto di porto d'arma )

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi modello 6 )
  2. certificazione medico-legale, comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica dell'interessato, così come previsto dall'art. 2 del d.m. 28/04/1998 s.m.i., rilasciata dall'Ufficio medico-legale della competente Azienda Sanitaria Locale; per il rilascio il richiedente deve presentare alla predetta A.S.L. un certificato anamnestico del medico di assistenza primaria (c.d. medico di famiglia);
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sottoscritta dalla guardia giurata, attestante data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, titolo di studio, posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti (vedi modello 2 di autocertificazione);
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 s.m.i., concernenti il conseguimento da parte dell'interessato del patentino di idoneità al tiro, sia annuale (c.d. "intermedio") sia finale, redatte secondo il prescritto modello ministeriale (vedi modello 7 ) allegando, ove ritenuto opportuno, i relativi attestati (intermedio e finale) rilasciati dal T.S.N.;
  5. fotocopia libretto tiri;
  6. attestazione del versamento della somma  di euro 7,75, da effettuarsi sul c.c.p. n. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni  Governative" - causale "concessione porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta" (si fa presente che tale tassa può essere assolta anche tramite marca da bollo del valore di euro 7,75);
  7. marca da bollo da € 16,00, da apporre sulla licenza.

La predetta documentazione dovrà essere depositata in originale presso l'Ufficio protocollo di questa Prefettura (sito a Reggio Calabria in via Miraglia n. 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).

Si informa che:

  • Il termine per la conclusione del relativo procedimento amministrativo è fissato in 120 giorni dalla presentazione dell'istanza compilata in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni e gli allegati in essa richiesti; nel caso di non completa compilazione dell'istanza o di mancata produzione dei relativi allegati, i termini di definizione del relativo procedimento amministrativo devono intendersi sospesi sino a quando l'istanza non sarà stata regolarizzata nel contenuto e/o negli allegati richiesti.
  • Ai sensi del d. lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. UE 2016/679 s.m.i. (Gdpr), i dati personali raccolti verranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi vigenti e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione, o altro trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico; potranno essere esercitati i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
  • Il "domicilio digitale" dell'Ufficio è il seguente: protocollo.prefrc@pec.interno.it
  • Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, sono i seguenti:

- in caso di esiti istruttori sfavorevoli alla concessione del titolo, l'Ufficio, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica formalmente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti (art. 10- bis l. n. 241/1990 s.m.i.).

- avverso il provvedimento finale di rigetto dell'istanza, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02/07/2010, n. 104 s.m.i., o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 38/2011, convertito con la l. n. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Si fa presente che il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo è disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990 s.m.i.; l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione/estrarre copia degli atti, previa formale richiesta scritta da inoltrare al suddetto domicilio digitale, è l'Area I^/Ufficio di Staff /Ufficio polizia amministrativa, sita a Reggio Calabria in via Guglielmo Pepe n. 48.

Riferimenti normativi:

  • Artt. articoli 9, 10, 11, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.).
  • Art. 61 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 s.m.i.).
  • Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i..
  • Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Rinnovo del libretto di porto d'arma

La qualifica di guardia particolare giurata è riconosciuta dal Prefetto a chi esercita attività di vigilanza e custodia su beni mobili ed immobili

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità sessennale.

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Roberta MANCUSO
Email:

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
 

Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

Cosa fare

Le guardie particolari giurate per ottenere il libretto personale per le licenze di porto d'armi devono presentare la documentazione richiesta al Prefetto.
Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda in bollo da € 16,00 a firma della guardia particolare giurata armata (vedi il modello M);
  2. 2 . Attestazione del versamento della somma di euro 1,27 , da effettuarsi sul c.c.b. IBAN " IT 41Z0100003245452010238300 " (capitolo 2383 - capo X), con la causale " costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale ";
  3. Tre foto recenti, in divisa, formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro, una delle quali autenticata;
  4. Fotocopia del libretto in scadenza;
  5. Fotocopia autorizzazione biennale per il porto di pistola per difesa personale;
  6. Fotocopia carta di identità personale, in corso di validità, della guardia particolare giurata.
     

N.B.:
L'istanza di rinnovo del libretto personale ("Modulario - Mod. 9") deve essere prodotta almeno venti giorni prima della scadenza dello stesso titolo.
Al momento del ritiro del nuovo libretto personale ("Modulario - Mod. 9"), deve essere restituito l'originale di quello in scadenza ed esibito l'originale dell'autorizzazione biennale per il porto di pistola a tassa ridotta, documento quest'ultimo su cui verrà annotato il nuovo numero del libretto rinnovato.
 

Riferimenti normativi

  •  art. 71 del Regolamento al T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 s.m.i.
  •  Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 14:57