La qualifica di guardia particolare giurata viene riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili (guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati o di privati).
Per il riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui agli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S., con particolare riguardo alla "buona condotta".
Il decreto rilasciato dal Prefetto di riconoscimento della qualifica ha validità biennale.
Successivamente all'ottenimento del decreto di guardia particolare giurata gli interessati dovranno prestare giuramento dinanzi ad al delegato del Prefetto.
Area I^ - Ufficio di staff
Domicilio digitale: protocollo.prefrc@pec.interno.it
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Roberta MANCUSO
Email:
Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
- Martedì dalle 14:30 alle 16:00
- Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Chi può fare la richiesta
La domanda per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S.) dell'aspirante a tale qualifica.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui la persona interessata alla nomina risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.
L'aspirante guardia particolare giurata che dovrà svolgere la prestazione di servizio armato dovrà produrre altra apposita istanza, per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta (v. voce dedicata: Rilascio del porto di pistola per guardia giurata armata ).
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante legale dell'istituto di vigilanza privata, di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., o dei soggetti pubblici o privati, di cui all'art. 133 T.U.L.P.S., controfirmata per accettazione dall'aspirante guardia particolare giurata (v. modello 1 allegato);
- fotocopia della carta di identità personale, in corso di validità, del titolare dell'istituto o del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sottoscritta dall'aspirante guardia giurata, attestante data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, titolo di studio, posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti (vedi modello 2 di autocertificazione);
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni del titolare della licenza attestante l'adempimento dell'obbligo di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori (Modulo UniLAV).
- elenco dei beni da vigilare (solo nel caso di autorizzazione ex art. 133 T.U.L.P.S.);
- fotocopia della carta di identità personale dell'aspirante guardia particolare giurata, in corso di validità;
- Una fotografia, formato tessera a capo scoperto, dell'aspirante guardia particolare giurata;
- due marche da bollo da € 16,00 ciascuna, di cui una da applicare sul decreto e l'altra da apporre sul verbale di giuramento.
La predetta documentazione dovrà essere depositata in originale presso l'Ufficio protocollo di questa Prefettura (sito a Reggio Calabria in via Miraglia n. 10, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).
Si informa che:
- Il termine per la conclusione del relativo procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza compilata in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni e gli allegati in essa richiesti; nel caso di non completa compilazione dell'istanza o di mancata produzione dei relativi allegati, i termini di definizione del relativo procedimento amministrativo devono intendersi sospesi sino a quando l'istanza non sarà stata regolarizzata nel contenuto e/o negli allegati richiesti.
- Ai sensi del d. lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. UE 2016/679 s.m.i. (Gdpr), i dati personali raccolti verranno utilizzati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi vigenti e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, utilizzo, conservazione, o altro trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico; potranno essere esercitati i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- L'Amministrazione si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- Il "domicilio digitale" dell'Ufficio è il seguente: protocollo.prefrc@pec.interno.it
- Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, sono i seguenti:
- in caso di esiti istruttori sfavorevoli alla concessione del titolo, l'Ufficio, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica formalmente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti (art. 10- bis l. n. 241/1990 s.m.i.).
- avverso il provvedimento finale di rigetto dell'istanza, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 s.m.i., o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 38/2011, convertito con la l. n. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.
Si fa presente che il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo è disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990 s.m.i.; l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione/estrarre copia degli atti, previa formale richiesta scritta da inoltrare al suddetto domicilio digitale, è l'Area I^/Ufficio di Staff /Ufficio polizia amministrativa, sita a Reggio Calabria in via Guglielmo Pepe n. 48.
- Modello 1 - Istanza aspirante guardia particolar giurata
- Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’aspirante guardia particolare giurata
- Modello 3 - inoltro/consegna documenti
Riferimenti normativi
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i.), articoli 8, 9, 10, 11, 133, 134 e seguenti)
- Regolamento di esecuzione del Testo Unico del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 s.m.i.), articoli 249 e seguenti.
- Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i..
- Circolare 6787/2024 - Procedimento di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.