E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)
Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
Dirigente: Dr.ssa Eugenia Salvo
Responsabile/Addetto: _______________
Orario di apertura al pubblico:
- Lunedì 9.30-12.00
- Martedì 15.00-16.00
- Giovedì 9.30-12.00
Telefono: 0965411111
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefrc@pec.interno.it
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
Requisiti per l'accesso ai benefici
- La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Modalita' di presentazione delle domande:
Con circolari n. 8519, dell'11 novembre 2020, e n. 274, del 31 marzo 2022, il Ministero dell'Interno ha reso noto che le nuove domande, volte ad ottenere i benefici economici previsti per le vittime civili del terrorismo e per le vittime della criminalità organizzata, devono essere presentate - a far data dal 14 dicembre 2020 (per le vittime della criminalità organizzata) e dal 1° marzo 2022 (per le vittime civili del terrorismo) - unicamente in modalità telematica mediante il nuovo sistema applicativo denominato GSEV - Gestione Speciale Elargizioni per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e del relativo fascicolo elettronico - tramite il portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo https://www.portaleservizi.dlci.interno.it , oppure tra-mite il portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, alla voce "Servizi on line" disponibile all'indirizzo http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it .
E' possibile accedere ad entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID) e, per ulteriori informazioni, possono essere consultate le pagine del sito del Dipartimento all'indirizzo sopra indicato.
Riferimenti normativi:
- Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
- Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
- Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
- Legge 3.8. 2004 n. 206