E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).

Dirigente: Dr.ssa Eugenia Salvo

Responsabile/Addetto: _______________

Orario di apertura al pubblico:

  • Lunedì    9.30-12.00
  • Martedì 15.00-16.00
  • Giovedì   9.30-12.00 

Telefono: 0965411111

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefrc@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta:

Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.

Per familiari della vittima si intendono:

1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;

2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;

5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).

Requisiti per l'accesso ai benefici

  •   La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

Modalita' di presentazione delle domande:

Con circolari n. 8519, dell'11 novembre 2020, e n. 274, del 31 marzo 2022, il Ministero dell'Interno ha reso noto che le nuove domande, volte ad ottenere i benefici economici previsti per le vittime civili del terrorismo e per le vittime della criminalità organizzata, devono essere presentate - a far data dal 14 dicembre 2020 (per le vittime della criminalità organizzata) e dal 1° marzo 2022 (per le vittime civili del terrorismo) - unicamente in modalità telematica mediante il nuovo sistema applicativo denominato GSEV - Gestione Speciale Elargizioni per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e del relativo fascicolo elettronico - tramite il portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo https://www.portaleservizi.dlci.interno.it , oppure tra-mite il portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, alla voce "Servizi on line" disponibile all'indirizzo http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it .

E' possibile accedere ad entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID) e, per ulteriori informazioni, possono essere consultate le pagine del sito del Dipartimento all'indirizzo sopra indicato.

Riferimenti normativi:

  • Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
  • Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
  • Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
  • Legge 3.8. 2004 n. 206
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 13:14