L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al  Giudice di Pace competente per territorio (vedi il modello A  fac-simile di ricorso)

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Dirigente
Dott. Fiorangelo ANGELONI
Qualifica
VICEPREFETTO
Descrizione
L’Ufficio riceve esclusivamente per appuntamento nelle fasce orarie di apertura. Per richiedere un appuntamento inviare una mail all’indirizzo sotto riportato o un fax al numero dedicato. Gli avvocati possono espletare l’attività in favore dei propri assistiti, per un numero massimo di 5 pratiche per appuntamento, previo deposito del mandato di assistenza. L’ufficio risponde alle richieste telefoniche il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:30. Si ricorda che telefonicamente non possono essere fornite informazioni sullo stato dei singoli procedimenti.
Addetto
Giuseppe Merolla
Telefoni

Data
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 12:25