Dirigente reggente: Viceprefetto dott.ssa Vittoria CERNI

Indirizzo: Via Stendhal n. 1 - Roma
Ubicazione: 1° Piano
Tel. Centralino: 06/67291
E-mail Dirigente reggente: vittoria.cerni@interno.it
PEC della Prefettura: protocollo.prefrm@interno.it
PEC dell’Ufficio: patenti.prefrm@pec.interno.it
E-mail dell’Ufficio: patenti.pref_roma@interno.it

A partire dal 10 maggio 2021 è attivo, al numero 06/67295152, un servizio di informazioni relativo all’Ufficio Patenti. Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì, ad esclusione del Giovedì, dalle h. 9:30 alle h. 12:00.

RICEVIMENTO PUBBLICO:

Considerato che, a seguito di disposizioni governative, permangono per l'emergenza COVID-19 le restrizioni all'accesso del pubblico presso l'Ufficio, si indica che PER LE SOLE INFORMAZIONI NON SI PUO’ ACCEDERE ALL’UFFICIO.
Le informazioni sono contenute nelle singole sezioni dedicate alle specifiche infrazioni commesse dove sono indicate le modalità per l'espletamento delle procedure urgenti relative alle patenti di guida.
L’ACCESSO ALL’UFFICIO IN VIA STENDHAL 1 SARA’ CONSENTITO SOLO IL GIOVEDI’ (9:00-12:00) PREVIO APPUNTAMENTO TRAMITE IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONI ON-LINE ( prenotazioni.utgroma.it ) - Il giorno dell’appuntamento sarà necessario ESIBIRE LA MAIL DI CONFERMA dell’appuntamento ricevuta dal servizio di prenotazione.

PER I SERVIZI PER I QUALI NON E’ DISPONIBILE IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON-LINE si può telefonare ai numeri indicati al link www1.prefettura.it -46950.htm oppure inviare una mail a patenti.pref_roma@interno.it indicando nell’oggetto della mail: Dati anagrafici dell’interessato/Società richiedente permessi; Recapito telefonico; Articolo e data della violazione del Codice della Strada per il quale ci si vuole mettere in contatto con l’ufficio (o il motivo della mail)
(Ad esempio: “Nome Cognome, 328XXXXXXX, art. 148/16 del 01/01/2000 ” oppure “Nome Società, 328XXXXXXX, Permesso di circolazione in deroga)
Per i ricorsi amministrativi è possibile verificare lo stato della propria posizione accedendo al portale: sana.interno.it nell’area “Sistema informativo sanzionatorio / Servizi per il cittadino / Ricerca procedimento”. Soltanto ai ricorrenti che ne hanno fatto richiesta nello scritto difensivo sarà inviata convocazione con lettera raccomandata nei termini di legge.


AVVERTENZA: si precisa che telefonicamente potranno essere fornite solo INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE e che non richiedono una disamina approfondita del fascicolo dell’interessato.
Si informa altresì che il personale dell’Ufficio risponde ai numeri di telefono di seguito indicati compatibilmente con l’attività di ufficio e con il proprio orario di servizio, non trattandosi di un servizio di “call-center” costantemente attivo.


INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA RESTITUZIONE DELLA PATENTE:
1. Per coloro che hanno la patente ritirata per incidente stradale con feriti, a seguito di violazione amministrativa al codice della strada (escluse le ipotesi penali previste agli artt. 186 e 187), è prevista la notifica del periodo di sospensione direttamente dagli organi accertatori competenti per territorio (Polizia, Carabinieri ecc.) i quali provvederanno anche alla restituzione della stessa.
2. Le patenti ritirate ai sensi dell'art. 126/11 (scadute di validità) sono trasmesse al Commissariato P.S./Comando Carabinieri di residenza per la restituzione, previo invio alla mail "patenti.pref_roma@interno.it" del certificato medico di idoneità alla guida rilasciato dall'autorità sanitaria competente (Commissione Medica, A.S.L., Medico militare o Medico abilitato presso le autoscuole);
3. Le patenti "convertibili" rilasciate da autorità estera e ritirate per mancata conversione sono trasmesse all'Ufficio Conversioni della Motorizzazione Civile Roma SUD competente alla procedura;
4. Le patenti "non convertibili" rilasciate da autorità estera e ritirate per mancata conversione sono inviate alla competente Ambasciata;

PER LA RESTITUZIONE DELLA PATENTE:

1.Le patenti ritirate a seguito incidente stradale con feriti, nonché per gli artt. - 6 c.12, 10 c.18, 116 c.15 bis, 117 c.5,142 c.9, 143 c.12, 148 c.16,176 c.20 e 213 c.5 sono trasmesse al Commissariato P.S./Comando Carabinieri di residenza per la restituzione al trasgressore;

2.Le patenti ritirate ai sensi dell'art. 126/11 (scadute di validità) sono trasmesse al Commissariato P.S./Comando Carabinieri di residenza per la restituzione, previo invio alla mail "patenti.pref_roma@interno.it" del certificato medico di idoneità alla guida rilasciato dall'autorità sanitaria competente (Commissione Medica, A.S.L., Medico militare o Medico abilitato presso le autoscuole);

3.Le patenti "convertibili" rilasciate da autorità estera e ritirate per mancata conversione sono trasmesse all'Ufficio Conversioni della Motorizzazione Civile Roma SUD competente alla procedura;

4.Le patenti "non convertibili" rilasciate da autorità estera e ritirate per mancata conversione sono inviate alla competente Ambasciata;
PER ALTRI CASI (sospensive del Giudice di Pace, patente revocata e richiesta di rilascio Nulla Osta, richiesta rateizzazione multe per art. 116 c.15-17, ricorsi amministrativi, dinieghi al rilascio patente, ecc.) gli interessati potranno richiedere informazioni a "patenti.pref_roma@interno.it".

COMPETENZE

1) SOSPENSIONE DELLA PATENTE, con ritiro o senza ritiro (c.d. esecuzione e notifica) su strada

A) Ipotesi di rilievo penale e ipotesi connesse

• Guida in stato di ebbrezza (186 CdS)
• Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (187 CdS)
• Per sentenza dell’Autorità giudiziaria (224 CdS)
• Gare di velocità (9 ter Cds)
• Omissione di soccorso (189/6 e 7 CdS)
• Sospensione fino ad ottemperanza (mancata esibizione del certificato medico della Commissione medica locale) (186/8 CdS)
• Incidente stradale con lesioni alle persone (222/2 e 223/2 CdS, in relazione, principalmente, alla violazione degli articoli 141, 145, 146, 149, 154, 157 e 191 CdS).

B) Ipotesi amministrative (violazione di norme di comportamento non penali)

• Circolazione in caso di divieto (6/12 CdS)
• Violazioni in materia di trasporti eccezionali e in condizioni di eccezionalità/sagoma sporgente (10/18-24 CdS)
• Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi senza licenza (“tassisti abusivi”) (86/2 CdS) (salvo competenze area III)
• Guida con patente di categoria diversa da quella richiesta (116/15 bis CdS).
• Limitazioni neopatentati (117/5 CdS)
• Violazione dell’art.125 comma 3 o comma 4 (125/5 CdS)
• 126/12CdS
• Eccesso di velocità tra 40 e 60 Km/h (142/9 CdS)
• Eccesso di velocità di oltre 60 Km/h (142/9 bis CdS)
• Contromano in curva e in altre situazioni (143/12 CdS)
• Sorpasso pericoloso (148/14-16 CdS)
• Trasporto di materiali pericolosi senza autorizzazione o in violazione delle condizioni dell’autorizzazione (168/8bis CdS)
• Trasporti pericolosi (168/9 CdS)
• Corsia d’emergenza (176/20-22 CdS)
• Cronotachigrafo (179/2-9 CdS)
• Incidente con danni solo a cose (189/5 CdS)
• Assicurazione falsificata (193/4 bis CdS) (salvo competenze area III)
• Guida di veicolo sequestrato (213/4 CdS)
• Rifiuto di trasportare o custodire il veicolo sequestrato (213/2 ter CdS)
• Rifiuto di trasportare o custodire il veicolo sottoposto a fermo (214/1 CdS)
• Circolazione durante il periodo di sospensione della carata di circolazione (217/6 CdS)
• Reiterazione nel biennio delle violazioni (in queste ipotesi competenza solo sulla sospensione della patente. I ricorsi al Prefetto e al GdP sono trattati dall’Area III ter)

 Obblighi di precedenza (145 CdS )
 Inosservanza segnale semaforo/agente traffico (146 CdS)
 Passaggio a livello (147 CdS)
 Sorpasso in violazione modalità 148/3 (148/15 CdS)
 Collisione/grave danno veicoli con necessità di revisione del veicolo per inosservanza distanze di sicurezza (149 CdS)
 Collisione/grave danno veicoli con necessità di revisione del veicolo per inosservanza disposizioni passaggi ingombrati/strade di montagna (150 CdS)
 Mancato uso cinture di sicurezza (172 CdS)
 Uso apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore (173/3 bis CdS)

2) REVOCA DELLA PATENTE

• Mancanza dei requisiti morali (120 CdS)
• Circolazione abusiva in periodo di sospensione della patente (218/6 CdS)
• Contromano su autostrade e altre strade di cui all’art.175/1 (176/19-22 CdS)
• Reiterazione per due volte nel triennio della violazione dell’ art. 86/2 (tassisti abusivi)
• Circolazione in caso di omessa revisione della patente (128/2 CdS)
• Recidiva nel biennio della violazione dell’art.142/9 bis (eccesso di velocità di oltre 60 Km/h) (142/12 CdS)

3) PROCEDURE PARTICOLARI
• Ritiro patente per scadenza di validità (126 CdS)
• Patenti rilasciate da Stati esteri (136 bis CdS)
4) Inibizione alla guida per le patenti straniere (art.135 ss CdS)
5) ORDINANZE – INGIUNZIONE nelle ipotesi di fermo amministrativo e quando non è ammesso pagamento in misura ridotta (a verbale) ai sensi dell’art.202 comma 3 bis CdS.


 Contromano su autostrade e altre strade di cui all’art.175/1 (176/19-22 CdS)
 Circolazione abusiva con documento di circolazione ritirato (216/6 CdS)
 Circolazione abusiva in periodo di sospensione della patente (218/6 CdS)
 Circolazione durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (217/6 CdS)

6) FERMO AMMINISTRATIVO E GUIDA SENZA PATENTE

• In alcune ipotesi il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo.

• L’ Ufficio Patenti si occupa solo dei fermi amministrativi relativi alle violazioni di propria competenza, non dei fermi per fattispecie di competenza dell’Area III ter.

• L’Area III è competente, invece, delle ipotesi di sequestro amministrativo (anche nelle ipotesi in cui c’è sospensione della patente: es. artt. 186, 187, 116 CdS).

• Nel caso di fermo amministrativo, è ammesso ricorso al Prefetto ex art.203 CdS, ai sensi dell’ art.214/4 e 5 CdS (es. fermo per art. 218/6 CdS).

• Nel caso, invece, di fermo amministrativo provvisorio ai sensi dell’art. 224 ter CdS (30 giorni) (nelle ipotesi di reato, quali quella dell’art.116/15-17, in cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo irrogata dall’Autorità Giudiziaria) avverso il fermo è ammessa opposizione al Giudice di pace competente ex art.205 CdS.

• Si precisa, circa il reato di guida senza patente (art.116 /15-17 CdS: guida con patente revocata, mai conseguita o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici) che l’Ufficio Patenti ha competenza solo nei casi di fermo amministrativo (nei casi in cui c’è sequestro è competente l’ Area III).

• Nell’ipotesi dell’art.116/15 CdS, inoltre, solo nell’eccezionale ipotesi in cui, ai sensi dell’art.116/17, non è possibile disporre il fermo o la confisca de veicolo, è ordinata dal Prefetto la sospensione della patente.

• Per il reato di cui all’art.116/15 CdS la competenza è del Tribunale in composizione monocratica, per cui non è ammissibile ricorso al Prefetto avverso la violazione di cui all’art.116/15 e 17.

• E’ di competenza dell’Ufficio patenti anche la violazione amministrativa di cui all’ art.116/14 CdS (incauto affidamento), rispetto alla quale, invece, è ammissibile il ricorso al Prefetto.

• All’art.116/15-17 è equiparata la guida delle macchine agricole o operatrici senza patente ai sensi dell’art. 124/4 CdS

7) RICORSI AL PREFETTO
• nelle sole fattispecie di competenza dell’Ufficio Patenti (ad esclusione dei ricorsi avverso le violazioni di cui agli articoli 86/2 e 193/4 bis, trattati dall’Area III)
• non nei casi di rilevanza penale (ricorso inammissibile)

- Trattazione del procedimento di ricorso (istruttoria/richiesta di controdeduzioni/audizione degli interessati)
- Ordinanze - ingiunzione (se rigetto del ricorso) / archiviazione (se accoglimento)
- Iscrizione al ruolo delle relative ordinanze (cartelle esattoriali)

8) AFFARI LEGALI

• Contenzioso davanti al Giudice di Pace e rappresentanza in giudizio per le fattispecie di competenza dell’Ufficio Patenti

• Adempimenti successivi ai provvedimenti del Giudice (es. richieste di pagamento agli interessati, rapporti per i successivi adempimenti con gli altri settori dell’Ufficio, pagamento spese processuali)

9) CIRCOLAZIONE STRADALE/PERMESSI DI CIRCOLAZIONE

• Attuazione del decreto annuale del Ministero dei Trasporti sulle limitazioni alla circolazione fuori dei centri abitati
• Rilascio delle autorizzazioni in deroga per i veicoli di massa superiore a 7,5 t. nei giorni festivi o comunque sottoposti a divieto
• Provvedimenti di sospensione temporanea del traffico veicolare ai sensi degli articoli 6 (circolazione fuori dei centri abitati) e 9 CdS (competizioni sportive con veicoli o animali e atletiche su strade statali o provinciali e aree pubbliche, che interessano più Comuni, previa autorizzazione degli enti proprietari delle strade).

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Novembre 2024, ore 12:15