VICEPREFETTO: Dott.ssa Sabrina ORICCHIO

Email:  sabrina.oricchio@interno.it

Responsabile del procedimento:  Reggente Area: Viceprefetto Sabrina ORICCHIO
Ubicazione dell'Ufficio:  Via Stendhal n. 1, Roma 2°piano
Email dell'ufficio:   leggispeciali.pref_roma@interno.it

P.E.C.  :  depassegni.prefrm@pec.interno.it  

Telefono: 0667291

Per informazioni a carattere generale è possibile contattare i funzionari incaricati ai seguenti recapiti:

- per verbali di contestazione: 06.6729.5104 / 5883 

- per ordinanze ingiunzione:    06.6729.5133 / 5131

Si rappresenta che l'Area III quinquies riceve esclusivamente su appuntamento , da concordare scrivendo all'indirizzo mail leggispeciali.pref_roma@interno.it . In mancanza di appuntamento regolarmente concordato, il personale dell'Area non sarà autorizzato a ricevere il pubblico e/o fornire informazioni di qualsivoglia natura.

 

  IL PROCEDIMENTO

  • In ipotesi di violazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/1990, rispettivamente emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista, la Prefettura riceve, ai sensi dell'art.8bis della citata legge, rapporto di accertamento dal pubblico ufficiale o informativa dall'istituto trattario;
  • Entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del rapporto o dell'informativa, si provvede a notificare agli interessati (traente ed obbligato in solido) gli estremi della violazione trasmettendo apposito verbale di contestazione: se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di 360 giorni;
  • I destinatari della contestazione, entro 30 giorni dalla notifica, possono presentare scritti difensivi e documenti;
  • Non è ammessa audizione personale;
  • Valutate le deduzioni presentate, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti ovvero ordinanza motivata con cui si determinano la somma dovuta per la violazione e le eventuali sanzioni accessorie, e se ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese;
  • Nella sola ipotesi prevista dall'articolo 2 - emissione di assegno senza provvista, le sanzioni non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente;
  • Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente;
  • La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto;
  • Si applicano, per quanto non previsto dall'art. 8bis della legge 386/1990, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili;
  • Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione è possibile adire il Giudice di pace territorialmente competente;
  • L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria inflitta con l'ordinanza ingiunzione.
Ultimo aggiornamento
Martedì 21 Maggio 2024, ore 11:48
Allegati
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