Dirigente reggente dell'Area : Viceprefetto aggiunto dott. Fabio LUPO

Email Dirigente Dell'Area:  fabio.lupo @interno.it

Email Ufficio NOT: not.pref_roma@interno.it


Ubicazione dell'Ufficio: Via Stendhal n.1 Roma, 1° piano

Telefono: 06 67295123 / 5139 / 5140 / 5109 / 5128 

La corrispondenza va indirizzata esclusivamente a: 

Prefettura di Roma - Area IV quinquies -  Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma

 

LA RESTITUZIONE DELLE PATENTI, RITIRATE IN SEGUITO ALLA CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 75, 3 COMMA, AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' MATTINA, DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00.

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta ad accertamenti tecnici per verificare la natura stupefacente della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive ( art. 18 L. 689/81 )

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

  • Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

        L'art. 75 D.P.R. 309/90 NON prevede un quantitativo minimo detenibile di sostanza stupefacente , superato il quale si configura l'illecito amministrativo. L'unica discriminante contenuta in tale dispositivo di legge è la detenzione di stupefacenti configurante illecito amministrativo e quella configurante illecito penale, infatti recita: "Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis, o .... è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative".

            Qualsiasi quantitativo di sostanza stupefacente configura altresì l'illecito e l'individuazione della quantità di principio attivo presente ha il solo fine di distinguere tra illecito amministrativo (art. 75) e illecito penale (art. 73). Tuttavia, anche in caso di principio attivo presente in "quantità infinitesimale", il Prefetto non può esimersi dall'istruire il relativo procedimento amministrativo.

            Il non consumare sostanza stupefacente all'atto del controllo di polizia non esclude la commissione dell'illecito amministrativo in quanto, come già detto, è la mera detenzione a farlo configurare e non, necessariamente, l'uso.

Ciò comporta:

  1. la segnalazione al Nucleo Operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (N.O.T.);
  2. la convocazione in Prefettura per un colloquio con un funzionario delegato dal Prefetto.

Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all' immediato ritiro della patente di guida per TRENTA GIORNI ; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.

Allo scadere del periodo suddetto, il documento può essere ritirato dal titolare o da una persona da lui indicata, munita di delega e della copia del documento d'identità del delegante, nei giorni e negli orari di apertura dell'Ufficio NOT al pubblico.

La convocazione al colloquio avviene con decreto del Prefetto, notificato dagli organi di Polizia alla residenza dell'interessato o al domicilio eletto e comunicato alle Forze dell'Ordine al momento della contestazione immediata della violazione dell'art. 75.

I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la patria potestà.

La Prefettura competente è quella della provincia in cui RISIEDE la persona segnalata.

Per informazioni è possibile contattare direttamente il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ai numeri indicati.

ATTENZIONE  

E' obbligatorio presentarsi al colloquio, e, nel caso di impossibilità, è indispensabile giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura e la durata dell'impedimento. Il non ottemperare a ciò comporta l'automatica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge: sospensione o divieto di conseguire - da uno a dodici mesi - uno o più documenti (patente, carta d'identità valida ai fini dell'espatrio, passaporto, porto d'armi).

Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà definirlo, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90, con:

  • l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, solo se si tratta di prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione;

                      oppure

  • l'applicazione delle sanzioni amministrative suindicate.

 

In sede di colloquio in Prefettura, l'interessato può chiedere di sottoporsi a programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze della A.S.L.. In tal caso, il Prefetto emette apposita ordinanza con cui applica le sanzioni previste e, contestualmente, invita la persona segnalata a seguire il suddetto programma.

La positiva conclusione del programma terapeutico comporta l'immediata revoca delle sanzioni applicate dal Prefetto.

ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 128 del C.d.S., il Prefetto potrebbe richiedere   anche   la revisione della patente stabilendo l'obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale per accertare la persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali necessari per guidare. Le spese per tale procedura sono a carico della persona interessata.

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 26 Luglio 2024, ore 14:26