Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:
ART. 9, COMMA 1, LETTERA F) - Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e cittadini titolari di protezione internazionale legalmente residenti da 10 anni;
ART. 9, COMMA 1, LETTERA E) - Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): legalmente residenti da 5 anni dopo il riconoscimento del relativo status;
ART. 9, COMMA 1,LETTERA D) - Cittadini di Paesi dell'Unione Europea legalmente residenti da 4 anni;
ART. 9, COMMA 1, LETTERA C) - Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato legalmente residenti da 5 anni;
ART. 9, COMMA 1, LETTERA B):
- Maggiorenni adottati da cittadino italiano legalmente residenti da 5 anni (successivi all'adozione);
- Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani legalmente residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore);
ART. 9, COMMA 1, LETTERA A):
- Maggiorenni nati in Italia legalmente residenti da 3 anni
- Straniero del quale il padre o la ,madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (genitori o nonni) legalmente residenti da 3 anni.
Si prega di prestare particolare attenzione nell'indicazione della lettera di riferimento dell'art. 9 al momento della compilazione della domanda, in quanto NON E' POSSIBILE MODIFICARE SUCCESSIVAMENTE NESSUN DATO.
Si fa presente che il requisito di residenza legale su territorio italiano si intende soddisfatto esclusivamente con riguardo all'iscrizione anagrafica. Infatti, l'articolo 1, comma 2, lett. A) del D.P.R. 572 del 1993 specifica che ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: " a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizione e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica "; si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.P.R. 223 del 1989 " gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore ".
L'art. 4, comma 5 del decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020 ha ridotto da quarantotto a trentasei mesi il termine massimo di durata dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana.
Detta modifica varrà solamente per le istanze di cittadinanza presentate dopo la conversione in legge del medesimo decreto (20/12/2020).
A tutte le domande presentate fino a quella data continua ad applicarsi il termine di quarantotto mesi precedentemente introdotto dall'art. 14, comma 2 del decreto legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018.
A decorrere dal 21/10/2020, il Ministero dell'Interno ha attivato i seguenti numeri telefonici, ai quali i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
06/46539955 - lunedì/mercoledì
3346909996 - mercoledì
3346909859 - venerdì