Legalizzazione documenti
Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento
Dirigente dell'Area IV ter: Viceprefetto aggiunto Dott. Fabio LUPO
Ubicazione Ufficio : Via Stendhal, 1 - Roma
Indirizzo per i corrieri: Via Stendhal, 1 - Roma (h. 9.00-12.00)
Indirizzo per la corrispondenza : Prefettura di Roma - Area IV ter - Ufficio legalizzazione - Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma
Recapiti telefonici: TEL: 0667295185 / 0667295187 / 0667295190 (le operatrici possono rispondere soltanto alla fine dell'orario di sportello, dalle ore 14:00).
P.E.C.: legalizzazione.not.prefrm@pec.interno.it ( NON utilizzare per le richieste di appuntamento, né per quelle di informazioni, a riguardo leggere le informazioni seguenti)
L'ufficio legalizzazione riceve esclusivamente per appuntamento . L'accesso all' ufficio senza appuntamento è consentito esclusivamente per i nulla osta al trasporto di salme.
Per accedere al servizio occorre prenotarsi tramite il portale prenotazioni della Prefettura di Roma, raggiungibile al seguente indirizzo web : https://prenotazioni.utgroma.it/
selezionando: servizi disponibili - legalizzazione.
Per eccezionali, imprevedibili e documentate ragioni di urgenza, è possibile chiedere un appuntamento all'indirizzo email:
legalizzazione.pref_roma@interno.it
Indirizzo NON abilitato a ricevere pec: Eventuali pec alla suddetta casella NON riceveranno risposta e NON verranno acquisite.
Allegare SOLTANTO una scansione del documento da legalizzare e di quello attestante le ragioni di imprevedibile urgenza - es. biglietti aerei già prenotati.
Qualora i documenti da legalizzare siano più di 5 non è garantita la conclusione "a vista" di tutte le procedure, dipenderà dall'afflusso del pubblico. Nel caso i documenti potranno essere ritirati dopo qualche giorno.
La marca da bollo da 16 euro è richiesta soltanto per i documenti consolari.
La Prefettura legalizza:
- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
- Legalizzazione e Apostille, si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale; pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica della firma o copia conforme).
Chi può fare la richiesta:
- Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
- Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Cosa fare
Chiunque può presentare senza alcuna delega la documentazione da legalizzare o apostillare previo appuntamento, specificando lo Stato estero di destinazione.
Accertarsi, nel caso i documenti siano composti da più pagine che siano apposti i timbri di congiunzione tra le pagine a cura dell'Autorità che ha emesso l'atto. E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito e allegando necessariamente anche una busta preaffrancata e l'indirizzo per la restituzione, nonché, nel caso di legalizzazione di atti e documenti rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare presente in Italia, una marca da bollo (€ 16,00). Nella sezione "documenti scaricabili" è possibile scaricare il modulo per inoltrare le richieste via posta/corriere.
Si rammenta che, essendo la Prefettura un ufficio territoriale del Governo, questa può legalizzare esclusivamente documenti rilasciati da uffici pubblici italiani o rappresentanze diplomatico - consolari aventi sede nella provincia di competenza. Non potranno essere accettate richieste di legalizzazione di atti emanati da autorità aventi sede in altre province.
Documentazione richiesta:
L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00) , salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti. La marca da bollo (€ 16,00) va presentata allo sportello insieme all'atto da legalizzare.
E' esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); l'attuale quadro normativo, infatti, non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.
La riconsegna degli atti e documenti avviene possibilmente a vista o nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la mole documentale, l'afflusso di pubblico e la necessità di acquisire gli specimen di firma necessari, e comunque entro trenta giorni (art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, Tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, n. 214), che possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 7, legge n. 241/1990).
La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.