SOSPENSIONE
I provvedimenti di sospensione della patente di guida che il Codice della Strada attribuisce alla competenza del Prefetto sono riconducibili alle seguenti categorie fondamentali:
1) Sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’ art. 218 C.d.S., nel caso di violazioni di norme di comportamento non di natura penale,
con ritiro della patente di guida su strada
In tali ipotesi
- è possibile il rilascio di permesso orario di guida consulta la pagina
- l’ordinanza prefettizia di sospensione deve essere emanata nel termine complessivo di 20 giorni dal ritiro del documento di guida
senza ritiro della patente di guida su strada (c.d. esecuzione e notifica)
2) S ospensione provvisoria della validità della patente di guida ai sensi dell’ art.223 C.d.S. , nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente (es. art.186; 187;189; 9 ter C.d.S.) consulta la pagina
3) Sospensione quale sanzione amministrativa accessoria in applicazione di sentenza penale o decreto penale di condanna divenute irrevocabili ai sensi dell’ art.224 C.d.S.
4) Sospensione in caso di incidente stradale con lesioni ai sensi degli art.222 e 223/2 C.d.S. consulta la pagina
Nelle ipotesi dei punti 2), 3) e 4)
- non è possibile il rilascio di permesso orario di guida
- non si applicano i termini di cui all’art.218 C.d.S. per l’emanazione dell’ordinanza
REVOCA
La revoca della patente è disciplinata dall’art. 219 CdS.
Il provvedimento di revoca è emesso dal Prefetto del luogo della commessa violazione quando il Codice della Strada la prevede quale sanzione amministrativa accessoria nonché nei casi di cui all’ art.120 C.d.S. . E’ emesso invece dal Dipartimento per i trasporti terrestri nei casi di cui all’art.130 CdS.
Al contrario della sospensione della patente, la revoca è provvedimento di carattere definitivo e come tale comporta, decorsi almeno due anni ( tre anni , nel caso dell’ art.120 C.d.S. ) dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo ( notifica dell’ordinanza ) la necessità di conseguire una nuova patente di guida , previo nullo osta da parte della Prefettura.
Il Codice della Strada prevede la revoca della patente di guida nelle seguenti principali ipotesi:
Mancanza dei requisiti morali (120 C.d.S.) consulta la pagina
Circolazione abusiva in periodo di sospensione della patente (218/6 C.d.S.)
Contromano su autostrade e altre strade di cui all’art.175/1 (176/19-22 C.d.S.)
Reiterazione per due volte nel triennio della violazione dell’ art. 86/2 (tassisti abusivi)
Circolazione in caso di omessa revisione della patente (128/2 C.d.S.)
Recidiva nel biennio della violazione dell’art.142/9 bis (eccesso di velocità di oltre 60 Km/h) ( 142/12 C.d.S.)
Casi di sospensione, revoca o inibizione della patente di guida di carattere amministrativo (con o senza ritiro della patente di guida) - consulta la tabella
Violazioni che comportano la sospensione della patente se commesse almeno due volte in un biennio - consulta la tabella
INIBIZIONE
I provvedimenti di inibizione alla guida, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.59/2011 entrato in vigore il 19 gennaio 2013, riguardano i titolari di patenti estere e sono adottati ai sensi dell’art.135 ss C.d.S. nei casi in cui, per i titolari di patente italiana, è prevista la sospensione o la revoca della patente.
Si rinvia alla sezione “ Modifiche al Titolo IV del Codice della Strada ” per tutta la documentazione relativa.
Casi di sospensione, revoca o inibizione della patente di guida di carattere amministrativo (con o senza ritiro della patente di guida) - consulta la tabella
Violazioni che comportano la sospensione della patente se commesse almeno due volte in un biennio - consulta la tabella
RITIRO
In alcune ipotesi il Codice della Strada prevede la sanzione del ritiro della patente di guida, anche senza che tale sanzione sia prodromica ad un provvedimento di sospensione della patente.
Ciò avviene per due principali ipotesi.
1) Quando la patente sia scaduta (art.126)
2) Nel caso di patenti estere , ove ricorrano le condizioni di cui all’ art.136 bis C.d.S.
Casi di sospensione, revoca o inibizione della patente di guida di carattere amministrativo (con o senza ritiro della patente di guida) - consulta la tabella
Violazioni che comportano la sospensione della patente se commesse almeno due volte in un biennio - consulta la tabella