Nella maggior parte dei casi il sequestro del veicolo è disposto, quale misura cautelare strumentale all'eventuale sanzione amministrativa della confisca, per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.
Con decorrenza 26 aprile 2010, nella provincia di Roma è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. S.
Con il sistema S.I.Ve.S., alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018, il veicolo sequestrato viene affidato al proprietario (o conducente o obbligato in solido), che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o omettano di assumere la custodia, essi sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative (una sanzione pecuniaria nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi). In tali ipotesi, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso il custode-acquirente, ossia il soggetto, selezionato con procedura di gara, che ha stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio un'apposita convenzione avente ad oggetto le prestazioni di custodia dei veicoli sequestrati, fermati e confiscati e di acquisto dei medesimi in presenza dei presupposti di legge.
Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, è data comunicazione del deposito del veicolo presso il custode-acquirente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura. Il veicolo verrà trasferito in proprietà al custode-acquirente medesimo quando, decorsi cinque giorni dalla suddetta pubblicazione, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto .