Il fenomeno dell'usura viene contrastato con l'istituzione di due fondi: di prevenzione e di solidarietà

 

Dirigente: Viceprefetto aggiunto Dott.ssa Maria Letizia PLATANIA

Indirizzo: Via IV novembre 119/a, 00187-Roma

Ubicazione: V Piano

Telefono: 06/67294450

E-mail Dirigente: marialetizia.platania@interno.it  

P.E.C.: estorsione.usura.prefrm@pec.interno.it

 

Ricevimento pubblico

L'Area I quater O.S.P.T.L. riceve solo su appuntamento  che può essere concordato con l'Ufficio:

1) scrivendo alla e-mail del Dirigente (marialetizia.platania@interno.it), indicando brevemente il motivo della richiesta e fornendo un numero di telefono e/o una e-mail ordinaria (no pec), al fine di essere successivamente contattati;

2) telefonicamente, ai numeri indicati sul sito:

Vittime dell'usura e dell'estorsione:0667294450

Per l'invio di documentazione e la corrispondenza formale, sono a disposizione i normali canali comunicativi (in particolare l’applicativo STEP per i richiedenti l’accesso al Fondo di solidarietà e la casella P.E.C. indicata sul sito).

Per combattere efficacemente il fenomeno dell'usura sono previsti due fondi: il Fondo di Prevenzione di cui all'art. 15 della L. 108 del 1996 e quello di Solidarietà di cui all'art. 14 della predetta legge.

Il Fondo di Prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni Antiusura, somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà.

Il Fondo di Solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subìti.

Chi può presentare la domanda

  1. I soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino altresì parti offese nel relativo procedimento penale;
  2. Il soggetto dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del R.D. n. 267/1942, ovvero per delitti contro la P.A., la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Condizioni per ottenere i benefici di legge

Il mutuo è concesso a condizione che:

a) il soggetto non sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 159/2011;

b) il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.

Cosa possono chiedere le vittime

La vittima di usura che esercita un'attività economica può chiedere la concessione di un mutuo senza interessi (pari al danno usurario subìto per effetto degli interessi usurari, di altri vantaggi usurari e del mancato guadagno, nei casi previsti dall'art. 14, comma 4, della legge n. 108/1996), rimborsabile in dieci anni.

In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del pubblico ministero, il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime (concessione in via provvisoria).

Termini di presentazione della domanda

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di 24 mesi dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione ai sensi delle Leggi 108/96 e 44/99 devono essere obbligatoriamente presentate tramite la piattaforma digitale S.T.E.P. utilizzando il portale per la compilazione e l'invio  on-line  delle domande  per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo:

https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it 

ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente". Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.

Per delucidazioni contattare l'Area I quater OSPTL.           

 La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo può essere accordata la sospensione, fino a un massimo di due anni, dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

Documentazione richiesta:   

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza.

 

NOTA

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

 Per ulteriori approfondimenti visita il sito: https://www.interno.gov.it/it/notizie/vittime-racket-e-usura-online-vademecum-aggiornato-accedere-benefici-fondo-rotazione 

 

Inoltre, è possibile consultare l’opuscolo allegato per ulteriori informazioni in merito ad iniziative di prevenzione del fenomeno usurario.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 30 Agosto 2024, ore 15:15