UTILIZZO DELL'AUTOVELOX NELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il provvedimento del Prefetto è adottato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2002, n. 168, su proposta degli organi di polizia stradale e sentito il parere, obbligatorio e vincolante, dell'ente proprietario della strada.

Attenzione, se la strada sulla quale vi è stata elevata la contravvenzione non è ricompresa tra quelle individuate dal Prefetto, non significa che il verbale sia illegittimo.

Va evidenziato che la recente giurisprudenza in materia di accertamento di infrazioni rilevate con autovelox ha confermato che l'utilizzo di tale strumentazione è legittimo, anche in mancanza di autorizzazione del Prefetto, laddove la mancata contestazione immediata sia giustificata dal verificarsi delle fattispecie previste dallo stesso C.d.S. all'art. 201 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione all'art. 384.

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 12:28