Da acquisire mediante B.D.N.A.
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
Chi può fare la richiesta (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)
L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006.
Quando fare la richiesta
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.538.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 221.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 221.000,00 , IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171; - per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
- per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 5.000,00;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
- OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.538.000,00;
- FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 443.000,00.
È vietato - a pena di nullità - il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014//25/UE).
La richiesta dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA deve essere effettuata attraverso la B.D.N.A. al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto (art. 91, comma 3 D. Lgs. 159/11).
N.B. L'informazione antimafia va sempre richiesta - qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, concessione o erogazione - nell'ipotesi di cui all'art. 100 del Codice Antimafia.
L'informazione antimafia non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i € 150.000,00;
f) per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Validità
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).
Qualora siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di 30 giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
La violazione del suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 60.000.
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
Competenza al rilascio dell'informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
L'informazione antimafia è conseguita esclusivamente mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto soltanto nei seguenti casi:
- qualora dalla consultazione della B.D.N.A. emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
- qualora la consultazione della B.D.N.A. sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
- qualora la B.D.N.A. non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
In tali casi, competente è il Prefetto della provincia in cui hanno:
- residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'art. 2508 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
Come fare la richiesta
Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della B.D.N.A. se dalle verifiche svolte non risultano nei confronti dei soggetti censiti:
- le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67 del C.A.;
- una o più delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lettera a) e b) del Codice Antimafia risultanti al CED;
- l'indicazione della sussistenza di una o più delle situazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. n. 193/2014.
In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della B.D.N.A.
L'immediato rilascio non sarà possibile qualora, dalla consultazione della B.D.N.A., emerga che l'impresa non è censita o l'esistenza di una o più delle circostanze sopramenzionate.
In tali casi, il Prefetto effettuerà le necessarie verifiche antimafia:
- nel caso in cui diano esito negativo, il Prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria;
- nel caso diano esito positivo, il Prefetto rilascerà l'informazione antimafia interdittiva, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
Termini per il rilascio
Quando dalla consultazione della B.D.N.A. emergono:
- le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67 del C.A;
- una o più delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lettera a) e b) del Codice Antimafia risultanti al CED;
- l'indicazione della sussistenza di una o più delle situazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. n. 193/2014, circostanze per le quali il Prefetto deve effettuare le necessarie verifiche antimafia, l'informazione antimafia interdittiva è rilasciata entro 30 giorni dalla data di consultazione della B.D.N.A., o, quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, nei successivi 45 giorni.
Decorso il termine di 30 giorni ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.
I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso si applicano anche quando gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
Modalità di presentazione delle istanze mediante la B.D.N.A.
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la B.D.N.A. al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto (art. 91, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).
I soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella B.D.N.A. tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della B.D.N.A. sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Al fine dell'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA, attraverso la B.D.N.A., i soggetti di cui all'art. 97 del D. Lgs. 159/2011 dovranno indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partiva IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'art.85;
e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
f) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente) (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);
g) generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
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