Rateizzazione di ordinanze ingiunzione

Con riferimento alle sanzioni oggetto di depenalizzazione ai sensi della Legge 689/1981, del D. Lgs. 507/1999 e del D. Lgs. 8/2016, nonché per le violazioni delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, coloro che versano in condizioni economiche disagiate possono chiedere che il pagamento della sanzione amministrativa comminata con ordinanza ingiunzione dal Prefetto, venga ripartito in un numero di rate mensili da 3 a 30, ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981.

A fini della presentazione dell'istanza l'obbligato potrà utilizzare il modello presente in questa pagina (Modello A), che dovrà recare in allegato copia del documento d'identità dell'interessato.

La rateizzazione può essere richiesta unicamente a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione della Prefettura.
La Legge 689/1981 non contempla la possibilità di presentare un'istanza di concessione del pagamento rateizzato in relazione alla sanzione pecuniaria applicata con il verbale di contestazione.
Bisognerà quindi, allo stesso fine, attendere l'emissione dell'ordinanza con cui il Prefetto ingiunge il pagamento del verbale.

Ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.
In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Prefetto, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Sulle somme si applicano gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Rateizzazione di provvedimenti di liquidazione delle spese di trasporto e custodia di veicoli oggetto di sequestro/fermo amministrativo

Sulla base delle stesse regole e modalità previste per le ordinanze ingiunzione potrà essere presentata istanza di rateizzazione con riferimento a provvedimenti di liquidazione delle spese di trasporto e custodia di veicoli oggetto di sequestro/fermo amministrativo con affidamento al custode acquirente o ad altri custodi autorizzati, che siano stati emessi ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

In caso di sequestro del veicolo per la violazione dell'art. 193 del Codice della Strada, nel caso in cui il proprietario non provveda al ritiro presso un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio, fermo restando la possibilità di vendita del veicolo dopo 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della Prefettura di Rovigo, l'organo accertatore non procederà alla restituzione del veicolo fino al pagamento integrale della sanzione, ossia fino all'ultima rata prevista.

Rateizzazione di verbali di contravvenzione per violazioni al C.d.S.

Le richieste di rateizzazione dei verbali del Codice della Strada emessi da organi di accertamento statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) devono essere presentate in Prefettura mentre le richieste di rateizzazione dei verbali emessi dalle Polizie locali devono essere presentate al Comando di appartenenza.

A fini della presentazione dell'istanza deve essere utilizzato il modello in allegato (Modello rateizzazione verbale contestazione violazione C.d.S.).

L'art. 202 bis del Codice della Strada ha previsto che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

La persona tenuta al pagamento non deve comunque avere un reddito imponibile (IRPEF) superiore a € 10.628,16, documentabile tramite presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi (o modello ISEE). In caso di familiari conviventi, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia e il limite suddetto di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare.

IMPORTANTE: L'importo da rateizzare è quello in misura ridotta per il pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Non può essere rateizzato l'importo con lo sconto del 30%, valido solo per pagamento in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla notifica.

Nel caso di accettazione della richiesta di rateazione, il pagamento verrà così suddiviso:

  •  in un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000;
  • in un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000;
  • in un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.

Si applicano gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Chi fa la richiesta (entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione) rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Prefetto adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
RATEIZZAZIONI
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Addetto
MALASPINA Laura
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Telefoni
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Venerdì 13 Settembre 2024, ore 14:06