Con riferimento alle sanzioni oggetto di depenalizzazione ai sensi della Legge 689/1981, del D. Lgs. 507/1999 e del D. Lgs. 8/2016, nonché per le violazioni delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, coloro che versano in condizioni economiche disagiate possono chiedere che il pagamento della sanzione amministrativa comminata con ordinanza ingiunzione dal Prefetto, venga ripartito in un numero di rate mensili da 3 a 30, ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981.
A fini della presentazione dell'istanza l'obbligato potrà utilizzare il modello presente in questa pagina (Modello A), che dovrà recare in allegato copia del documento d'identità dell'interessato.
La rateizzazione può essere richiesta unicamente a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione della Prefettura.
La Legge 689/1981 non contempla la possibilità di presentare un'istanza di concessione del pagamento rateizzato in relazione alla sanzione pecuniaria applicata con il verbale di contestazione.
Bisognerà quindi, allo stesso fine, attendere l'emissione dell'ordinanza con cui il Prefetto ingiunge il pagamento del verbale.
Ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.
In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Prefetto, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Sulle somme si applicano gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.