Obbligo ripristino dello stato dei luoghi

Procedimento 

L'art. 211 del C.d.S. prescrive che nel caso in cui le norme del Codice della Strada dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo esecutivo anche per la sanzione accessoria. 

Principali norme che prevedono la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sono: 

  • art. 15 (danneggiamento di opere, piantagioni, impianti, pertinenze, danneggiamento, imbrattamento rimozione di segnaletica stradale, insudiciamento della strada e delle sue pertinenze)
  • art. 16 (costruzione di ogni genere di manufatti - canali - fossi - piantagioni - siepi - sulle fasce di rispetto nelle intersezioni stradali fuori dai centri abitati) 
  • art. 17 (costruzione di ogni genere di manufatti - canali - fossi - piantagioni - siepi - sulle fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati) 
  • art. 18 (costruzione di ogni genere di manufatti - canali - fossi - piantagioni - siepi - sulle fasce di rispetto nei centri abitati) 
  • art. 19 (mancato rispetto nella costruzione di edifici che interessino la salute e sicurezza pubblica delle distanze di sicurezza dalle strade) 
  • art. 20 (occupazione della sede stradale senza autorizzazione) 
  • art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali senza autorizzazione o violazione delle disposizioni impartite con l'autorizzazione) 
  • art. 22 (apertura di nuovi accessi o diramazioni senza autorizzazione) 
  • art. 23 (collocazione di cartelli, insegne, tabelloni pubblicitari lungo le strade senza autorizzazione) 
  • art. 24 (installazione di impianti o opere senza autorizzazione sulle pertinenze delle strade) 
  • art. 25 (attraversamenti con condutture idriche, linee elettriche, ecc. senza concessione dell'ente proprietario) 

In caso di contestazione di tali violazioni, l'organo di polizia che ha accertato la violazione, invia al Prefetto copia del verbale per gli adempimenti relativi alla sanzione accessoria. 

Nel verbale, oltre alle indicazioni per il pagamento in misura ridotta delle violazioni, viene inserita la sanzione accessoria relativa all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusivamente realizzate. 

Il caso più ricorrente di invio al Prefetto dei verbali per questo tipo di adempimento, riguarda il danneggiamento di segnaletica verticale o di pertinenze stradali (parapetti - guard-rail - muretti di recinzione - paletti delimitatori) a seguito di sinistro stradale ove si sono verificati danneggiamenti a manufatti con obbligo di ripristino a proprie spese con risarcimento del danno a favore dell'ente proprietario della strada. 

Procedura d'urgenza 

Trattandosi spesso di opere per le quali il trasgressore non può provvedere personalmente o opere per le quali è obbligatorio seguire la "procedura d'urgenza" per il loro ripristino, essendo importanti per la sicurezza della circolazione, il verbale viene inviato con urgenza anche a mezzo fax e il Prefetto adotta con urgenza il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi demandando i lavori all'ente proprietario della strada che presenterà, successivamente, nota spese al Prefetto. Con successivo provvedimento, verrà ingiunto al trasgressore il pagamento delle spese sostenute in favore dell'ente proprietario della strada, delle spese che ha sostenuto per la sistemazione del danno. Successivamente all'avvenuto pagamento, il Prefetto emette ordinanza di estinzione del procedimento relativo alla sanzione accessoria. 

Procedimento ordinario 

In caso di rimozione di opere abusive o di ripristino dello stato dei luoghi che non costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione, si segue la procedura ordinaria. 

Il Prefetto emette ordinanza con la quale ordina al trasgressore di eseguire le opere entro un termine di 10-15-20 giorni a seconda del tipo di lavoro da eseguire, demandando all'ente proprietario della strada il controllo circa l'esecuzione delle opere. 

Se l'ente proprietario riferisce che nel termine dato i lavori non sono stati eseguiti, con secondo provvedimento il Prefetto demanda all'ente proprietario della strada di eseguire le opere, trasmettendo successivamente la nota spese al Prefetto, spese che saranno poste a carico del trasgressore. 

Ad avvenuta esecuzione dei lavori il Prefetto ingiunge al trasgressore il pagamento della somma relativa alla nota delle spese sostenute per la riparazione del danno o per la rimozione dell'opera abusivamente realizzata. 

Tutti i provvedimenti vengono notificati al trasgressore e nel caso di eventuale mancato pagamento di quanto dovuto, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva della somma. 

La normativa 

  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, artt. 203 e 204 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche 
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495

 

Strade su cui è possibile derogare obbligo contestazione immediata

Nella sezione allegati sono pubblicati i decreti prefettizi, adottati ai sensi dell'Art. 4 comma 1 della Legge 1° Agosto 2002 n. 168, di autorizzazione all'installazione sulle strade o tratti di esse delle apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada per eccesso di velocità.

 

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Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 12:46