Acquisto Cittadinanza per MATRIMONIO (art. 5 L. 91/92)
Requisiti
Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani o naturalizzati italiani.
Per presentare la domanda ex art. 5 è necessario che siano intercorsi:
- 2 anni di residenza legale e continuativa in Italia dalla data del matrimonio;
- 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
- 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.
Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.
Qualunque variazione di residenza, anche all'estero, deve essere comunicata all'Ufficio Cittadinanza delle Prefettura competente.
DOCUMENTI RICHIESTI
- CERTIFICATO DI NASCITA da richiedere nel Paese d'origine (non ha scadenza) con traduzione;
- CERTIFICATO PENALE del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza, con traduzione. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio.
Tali documenti e la loro traduzione per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito.
È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Paese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.
I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.
- TITOLO DI SOGGIORNO: permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
- CARTA DI IDENTITÀ
- PASSAPORTO
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 250 , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
- TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA laddove manchi il permesso di soggiorno “per soggiornanti di lungo periodo UE” o l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98;
- DICHIARAZIONE CONSOLARE ESATTE GENERALITA’ qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del Paese di origine
- CERTIFICATO DI MATRIMONIO del Paese di origine, tradotto e legalizzato nelle forme di rito oppure una dichiarazione consolare qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita
- MARCA DA BOLLO da 16€.
TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
L'art. 14 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c.1 della L. 132/2018, ha introdotto il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Gli Enti certificatori sono quattro:
- Università per Stranieri di Perugia;
- Università per stranieri di Siena;
- Università di Roma Tre;
- Società Dante Alighieri.
Inoltre, tale certificazione può essere prodotta da Istituzioni ed Enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suindicati Enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri e degli Enti certificatori.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Dal 18/01/2021 è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la sezione "CITTADINANZA" per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte dei richiedenti.
La registrazione può essere effettuata esclusivamente tramite SPID.
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e alle date della residenza, ed allegare i file corrispondenti ai documenti richiesti in formato PDF.
ATTENZIONE: le domande incomplete o comunque non corrispondenti a quanto indicato saranno rifiutate in fase iniziale per mancanza dei requisiti essenziali.
Dall'8 luglio 2022 per i richiedenti la cittadinanza italiana il contributo di 250 € e la marca da bollo da 16 € potranno essere pagati solo attraverso il sistema CIVES con l'apposita funzionalità presente di pagoPa.
CONSULTARE LA PRATICA ONLINE
Per verificare online lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza è sufficiente accedere al portale del Ministero dell'Interno, utilizzando le credenziali di accesso inserite in fase di registrazione, e cliccare sulla sezione “Cittadinanza - Visualizza stato della domanda”.
Inoltre il richiedente, sempre collegandosi al portale, potrà visualizzare le comunicazioni inviate dalla Prefettura, cliccando sulla sezione “Cittadinanza – Comunicazioni”.