Responsabile del Servizio: Dott. Bruno Togno
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Acquisto Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L. 91/92)

Requisiti

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.

Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
  • 5 anni di residenza per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani entro il II grado e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.

La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. 

A tal fine, sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme:

  • € 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico;
  • € 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico;
  • € 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza.

Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del Codice civile.

Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della residenza anagrafica legale sul territorio   italiano e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.

La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.

Qualunque variazione di residenza, anche all'estero, deve essere comunicata all'Ufficio Cittadinanza delle Prefettura competente.

DOCUMENTI RICHIESTI

  • CERTIFICATO DI NASCITA da richiedere nel Paese d'origine (non ha scadenza) con traduzione;
  • CERTIFICATO PENALE del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza, con traduzione. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio.

Tali documenti e la loro traduzione per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito. 

È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Paese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.

I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.

  • TITOLO DI SOGGIORNO: permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • CARTA DI IDENTITÀ 
  • PASSAPORTO
  • RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 250 , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
  • DICHIARAZIONI FISCALI RELATIVE AI REDDITTI DELL’ULTIMO TRIENNIO 
  • TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA laddove manchi il permesso di soggiorno “per soggiornanti di lungo periodo UE” o l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98;
  • DICHIARAZIONE CONSOLARE ESATTE GENERALITA’ qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del Paese di origine
  • CERTIFICATO DI MATRIMONIO del Paese di origine, tradotto e legalizzato nelle forme di rito oppure una dichiarazione consolare qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita
  • MARCA DA BOLLO da 16€.

I certificati di nascita e penale del Paese d'origine, per le domande di cittadinanza degli apolidi e/o dei rifugiati, considerata l'impossibilità per apolidi e rifugiati di richiederli al proprio Paese d'origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà da effettuarsi rispettivamente presso il Tribunale (per il certificato di nascita) ed in Comune (per il certificato penale).

Per apolidi e rifugiati è altresì richiesto il certificato attestante la data del riconoscimento dello Status.

TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

L'art. 14 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c.1 della L. 132/2018, ha introdotto il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto  dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli Enti certificatori sono quattro:

  • Università per Stranieri di Perugia;
  • Università per stranieri di Siena;
  • Università di Roma Tre;
  • Società Dante Alighieri.

Inoltre, tale certificazione può essere prodotta da Istituzioni ed Enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suindicati Enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri e degli Enti certificatori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Dal 18/01/2021 è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, all'indirizzo  https://portaleservizi.dlci.interno.it   la sezione "CITTADINANZA" per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte dei richiedenti.

La registrazione può essere effettuata esclusivamente tramite SPID.

Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e alle date della residenza, ed allegare i file corrispondenti ai documenti richiesti in formato PDF.

ATTENZIONE: le domande incomplete o comunque non corrispondenti a quanto indicato saranno rifiutate in fase iniziale per mancanza dei requisiti essenziali.

Dall'8 luglio 2022 per i richiedenti la cittadinanza italiana il contributo di 250 € e la marca da bollo da 16 € potranno essere pagati solo attraverso il sistema CIVES con l'apposita funzionalità presente di pagoPa.

CONSULTARE LA PRATICA ONLINE

Per verificare online lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza è sufficiente accedere al portale del Ministero dell'Interno, utilizzando le credenziali di accesso inserite in fase di registrazione, e cliccare sulla sezione “Cittadinanza - Visualizza stato della domanda”.

Inoltre il richiedente, sempre collegandosi al portale, potrà visualizzare le comunicazioni inviate dalla Prefettura, cliccando sulla sezione “Cittadinanza – Comunicazioni”. 

FASI CONCLUSIVE

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il decreto verrà notificato secondo le disposizioni vigenti.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, occorre prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo al giuramento viene acquisita dal richiedente la cittadinanza italiana.

In caso di mancato adempimento all’obbligo del giuramento, il conferimento rimarrebbe privo di efficacia giuridica.

SPORTELLO INFORMATIVO

Gli utenti, previa lettura delle informazioni presenti sul sito, possono richiedere chiarimenti esclusivamente contattando l’Ufficio Cittadinanza dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici:

0342/532493 - 0342/532452 

oppure, via posta elettronica, scrivendo a cittadinanza.pref_sondrio@interno.it, specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10 – K10/C).

Per saperne di più: 

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza);
  • P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge);
  • P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana);
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza;
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza);
  • Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio;
  • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso di cui alla prima pagina.
Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 14:59