VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Bruno TOGNO
Email: bruno.togno@interno.it

Responsabile del Servizio: Dott. Bruno Togno
Email: bruno.togno@interno.it 

Addetto: Del Dosso - Migliari
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
  • Martedì dalle 09:00 alle 13:00 
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 
  • Giovedì dalle 09:00 alle 13:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

Ubicazione dell'Ufficio: Via Vittorio Veneto 27
Email dell'ufficio: protocollo.prefso@pec.interno.it 
Telefono: 0342/532435 
Fax: 0342/210960 


  

Il sistema della patente a punti, introdotto nell'estate 2003 è stato pensato soprattutto per contenere le infrazioni alle norme e ridurre il numero di vittime sulla strada. 
Ogni patente conseguita ha una assegnazione iniziale di 20 punti che si possono mantenere se non si commettono infrazioni tra quelle indicate nella tabella dell'art. 126 bis del Codice della strada che comportano decurtazione di punti. 

I titolari di patente a punteggio pieno, ogni 2 anni otterranno un bonus di 2 punti, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti. 

Qualora vengano contemporaneamente accertate più infrazioni: 
- se si tratta di più infrazioni lievi, nessuna delle quali prevede la sospensione o la revoca della patente, i singoli punteggi si sommano ma la decurtazione totale non potrà superare i 15 punti; 
- se vengono rilevate più infrazioni, delle quali almeno una comporta la sospensione o la revoca della patente, verrà decurtato il punteggio effettivamente risultante con possibilità di perdita totale di punteggio. 

La perdita di punteggio viene annotata sul verbale dall'organo accertatore (Vigili Urbani, Polizia Stradale, ecc...) che ha contestato l'infrazione, e quando la contestazione è definita, è comunicata all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che provvede a inserire la decurtazione nel sistema informatico e a trasmettere alla residenza dell'interessato la comunicazione della decurtazione. 
In qualunque momento è possibile conoscere la situazione del punteggio della propria patente telefonando al numero 848782782

- vi si accede da telefono fisso al costo di una telefonata urbana (il servizio non è attivo per le chiamate da telefono cellulare) 
- una segreteria telefonica guida l'utente alla digitazione sulla tastiera della data di nascita e del numero della patente; 
- la segreteria fornisce in automatico la situazione-punti della patente digitata. 

Qualora non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e dunque il conducente non venga individuato, il proprietario del veicolo (sia persona fisica sia persona giuridica) è tenuto a fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati della persona alla guida al momento dell'infrazione. Qualora tali dati non vengano forniti, senza giustificato e documentato motivo, il proprietario non subirà alcuna decurtazione di punteggio, ma a suo carico verrà applicata una sanzione pecuniaria. 

Nel caso di perdita parziale di punteggio il titolare può decidere di attendere, senza commettere altre infrazioni che comportano la perdita di punti, e dopo 2 anni riotterrà il punteggio iniziale di 20 punti; oppure l'interessato può frequentare un corso, dopo aver ricevuto la lettera di comunicazione della decurtazione punti, che permette il recupero di 6 punti per i titolari di patente A1, A, B, BE e 9 punti per i titolari di patente C,D,CE,DE,KA, KB; fino ad riottenere comunque un punteggio massimo non superiore a 20 punti. 

Nel caso di perdita totale di punteggio, il conducente potrà comunque circolare ma a suo carico verrà disposta la REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA (da parte della Motorizzazione Civile) che comporta di sottoporsi, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ad un nuovo esame di teoria e di guida. 
Se l'esame di revisione viene superato, la patente viene ricaricata dei 20 punti iniziali; se l'esame di revisione non viene superato, la patente di guida viene revocata; se il titolare, entro i 30 giorni, non si sottopone all'esame di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio provinciale del D.T.T. e ritirata dagli organi di polizia stradale. 

Ai neopatentati la decurtazione punti, per ogni infrazione commessa, viene raddoppiata (per un massimo comunque di 15 punti, se non sono state commesse infrazioni che comportano sospensione o revoca di patente). 
È NEOPATENTATO chi, successivamente alla data del 1° ottobre 2003, ottiene per la prima volta la patente B (anche se già titolare di patente A) oppure la patente A (se non è titolare di patente B). 
Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore se già titolare di patente B da almeno 3 anni. 
La condizione di NEOPATENTATO perdura per i 3 anni successivi alla data di rilascio della patente. 

Non è possibile ricorrere contro la decurtazione di punti, l'unica possibilità è presentare ricorso avverso l'infrazione contestata e in caso di accoglimento, unitamente all'archiviazione del verbale, decadranno tutte le sanzioni accessorie compresa la decurtazione punti. 

La normativa 

- Art. 126 bis del codice della strada    

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 25 Settembre 2024, ore 15:30