La Prefettura-U.T.G. riceve ed istruisce  le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo. Il decreto di riconoscimento della qualifica di "profugo", emesso dal Prefetto, consente agli interessati di usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente. 

La  Prefettura-U.T.G. che ha emesso il decreto rilascia anche gli attestati di riconoscimento della qualifica di profugo. 

Responsabile del Servizio: Dott. Bruno Togno
Email: bruno.togno@interno.it 

Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 
Ubicazione dell'Ufficio: Via Vittorio Veneto n. 27
Email dell'ufficio: immigrazione.pref_sondrio@interno.it 
Telefono: 0342/532111 
Fax: 0342/210960 

Chi può fare la richiesta 

I cittadini italiani e i loro familiari a carico, possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo ove in possesso dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 

Presupposti della qualifica di profugo: 

  1. Sono considerati profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia i cittadini italiani, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che: 
    • siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra; 
    • trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra od di avvenimenti politici determinatisi in quei territori; 
    • siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici. 
  2. sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della legge 763/81. 
  3. sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico. 
  4. sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio. 
  5. sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà. 

Il riconoscimento tardivo "ora per allora" può essere richiesto da coloro che, all'epoca del rimpatrio, si trovavano nelle condizioni di fatto per ottenere la qualifica in quanto assistiti come profughi ovvero da coloro che erano minori di età e non sono stati inseriti nel decreto di concessione della qualifica rilasciato ai genitori.  

Possono altresì presentare domanda di riconoscimento della qualifica di profugo i cittadini italiani e i familiari a loro carico, residenti in qualsiasi paese estero, rimpatriati a seguito dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze. 

Cosa fare 

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza. 

Documentazione richiesta 

  1. Domanda, in carta semplice           
  2. Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) 
  3. Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) 
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo e la decorrenza dell'attuale residenza in Italia e lo stato di famiglia ovvero la relativa certificazione

Riferimenti normativi 

  • Circ. P.C.M. Dica 2428/terza/19.10.6.1 del 15.3.2002 
  • Legge 15 ottobre 1991 n. 344 
  • Legge 26 dicembre 1981, n. 763 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 14:46
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