Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.  

Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc.) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. 

Responsabile del Servizio: Dott. Umberto Sorrentino
Email: umberto.sorrentino@interno.it

Addetto: Federica Zampatti
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 
Ubicazione dell'Ufficio: Via Vittorio Veneto n. 27
Email dell'ufficio: federica.zampatti@interno.it 
Telefono: 0342/532533
Fax: 0342/210960 

Chi può fare la richiesta 

La persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo. 

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi: 

  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;  
  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;  
  • assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;  
  • non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura. 

Concessione mutuo: la concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà con il successivo decreto commissariale. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; 
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo; 
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo. 

Cosa fare 

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini. 

La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.108/96 , dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale. 
Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento. 

Deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo. 

La concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà con il successivo decreto commissariale. 

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 

Documentazione richiesta

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza. 

Si seguano le istruzioni del Manuale utente. 

NOTA 

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:  

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; 
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo; 
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo. 

  Riferimenti normativi

  • Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996 
  • D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 
Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 10:48