Le novità normative di cui al D.L. 22 giugno 2023, n. 75

Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 - convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 - ha introdotto la lettera i-bis nel corpo dell'art. 27, comma 1, Testo Unico Immigrazione. La norma troverà applicazione, pertanto, anche per " i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano ".

 

Requisiti previsti

La disposizione riguarda la richiesta di nulla osta al lavoro per lavoratori stranieri che siano ovvero siano stati alle dipendenze di imprese - operanti in Stati non UE - che abbiano sede in Italia, o che siano partecipate da imprese con sede in Italia.

Per accedere al nulla osta il lavoratore richiesto deve aver prestato un periodo di servizio di almeno 12 mesi (anche frazionati) nei 48 mesi antecedenti la domanda.

Il datore di lavoro richiedente l'ingresso deve dimostrare di essere impresa residente in Italia o partecipata da impresa residente in Italia, attraverso l'esibizione dell'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli artt. 25 e ss. del D. Lgs. n. 127/1991.

Presentazione delle istanze

Le istanze di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni suindicate devono essere presentate - con le consuete modalità telematiche - dal rappresentante legale del datore di lavoro/ impresa o partecipata con sede in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Nelle more della definizione di apposito modello di richiesta di nulla osta, potrà essere utilizzato, in via provvisoria, il Mod. ICT (già in uso perle ipotesi di cui all'art 27-quinquies del TUI).

Eseguito l'accesso sul portale servizi del Ministero dell'Interno, l'interessato - in sede di compilazione della domanda - dovrà selezionare il modello Mod. ICT /art. 27, comma 1 lett. i-bis e, di seguito, selezionare la voce "LDE".

La documentazione da caricare è indicata nell'elenco a margine della presente pagina.

 

Nota bene

  • Per la procedura in questione resta fermo il parere preventivo degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), così come le Questure svolgeranno le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisiti i pareri di cui sopra, rilascerà il nulla osta al lavoro, ovvero comunicherà al datore di lavoro il rigetto dell'istanza.
  • Entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno.
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Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 17:52
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