Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Dal 1/9/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. 

Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato pratica, i richiedenti devono invece associare la pratica già inviata al proprio SPID.  

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti (prestare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e alle date della residenza, nonché alla cifra dei redditi dichiarati (se necessario), e ai dati dei componenti del nucleo familiare), indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti (Consultare le AVVERTENZE in fondo alla pagina):

  • Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata;
  • Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. (lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza dovrà allegare voce "Certificato Penale"   i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età);
  • Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
  • documento di riconoscimento;
  • Titolo di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea;
  • In caso di domanda di Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9) : DICHIARAZIONE DEI REDDITI degli ultimi tre anni, proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia;
  • In caso di domanda di Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9) : titolo attestante la conoscenza della lingua italiana.

AVVISO PER I CITTADINI UCRAINI 

Si informa che i cittadini ucraini, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 28 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza (ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024), al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

Al fine della compilazione della domanda, alla voce relativa ai documenti di cui sopra, basterà inserire una semplice dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero.

 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

  • VERIFICARE CHE LE GENERALITA' INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).

Infatti, nel caso in cui le proprie generalità, come risultanti dal sistema SPID, non corrispondano a quelle indicate nella documentazione allegata all'istanza, è necessario chiarire tali incongruenze allegando alla propria domanda  un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.

  •  per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il cognome da nubile) allegare alla voce "Documento generico" una attestazione rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche consolari in Italia dove si certifichino le esatte generalità; tale attestazione deve essere legalizzata in Prefettura.

     

  • nelle richieste per matrimonio ( art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce "Documento generico" breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi , circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).

 

Dopo aver presentato la domanda verrà inviata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/..........;
  • i documenti cartacei EVENTUALMENTE da presentare e le modalità di presentazione;
  • l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata.

 Richieste di informazioni Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Alternativamente è possibile rivolgersi via e-mail al seguente indirizzo:  cittadinanza.pref_laspezia@interno.it

Cambio residenza In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo e-mail o fax fornendo l'indirizzo completo.

 

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai sensi dell' art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali.

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera procedura):

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti);
  • nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario di un Tribunale Italiano, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.
Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 18:59