Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5/2/1992

PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA

 E' possibile richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell' art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:

  • sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni ( art. 9, c. 1, lett. A);
  • sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art. 9, c. 1, lett. A);
  • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore ( art. 9, c. 1, lett. B);
  • hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) ( art. 9, c. 1, lett. C);
  • sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni ( art. 9, c. 1, lett. D);
  • sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato ( art. 9, c. 1, lett. E);
  • sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni ( art. 9, c. 1, lett. F).

IMPORTANTE : quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall' art. 2 della legge 549/1995.  I parametri di riferimento sono Euro 8.263,31 per il richiedente di stato libero, Euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico, Euro 516,00 da sommare per ogni figlio a carico. Si possono considerare i redditi debitamente documentati, anche ai fini fiscali, di tutti i componenti del nucleo familiare dell'istante (si veda l'art. 433 del Codice Civile: coniuge, parte unita civilmente o convivente di fatto legato da contratto scritto di convivenza, figli legittimi o legittimati, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani e unilaterali). Non fanno quindi parte del nucleo familiare i conviventi non legati da alcun vincolo di parentela.

Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).

IMPORTANTE: al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza legale sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.

Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

Casi di rigetto dell'istanza: La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

L'art. 9.1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede infatti che la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Da tale onere sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'articolo 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo D. Lgs.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 17:48