1.Nell'ambito delle quote previste all'art. 6, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote:

- 4.000 unità nel 2023;

- 4.000 unità nel 2024;

- 5.000 unità nel 2025.

  • permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote:

- 100 unità nel 2023;

- 100 unità nel 2024;

- 100 unità nel 2025.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 6, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote:

- 50 unità nel 2023;

- 50 unità nel 2024;

- 50 unità nel 2025.

INFORMAZIONI UTILI QUANTO ALLA RICHIESTA DI CONVERSIONE

  • Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q disponibile sull'home page del portale ALI del Ministero dell'Interno (all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it ) e sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (all'indirizzo www.lavoro.gov.it ), da allegare alla domanda utilizzando il campo "proposta di contratto di soggiorno" della sezione "upload allegati" del  modulo  di domanda. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ricorda che, per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario, rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all'art. 30-bis del D.P.R. n.394/1999, con emanazione del parere di competenza.

  • Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, secondo cui è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - ferma la disponibilità di quote - solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10, art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

  • La conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinate o autonomo (modelli VA e Z), a seguito della novella normativa introdotta dapprima dal Decreto Legge n. 20/2023 e poi dall'art. 24, comma 5 del Decreto Legge n. 75/2023 (convertito dalla Legge n. 112/2023), non è più soggetta alla disponibilità di quote nell'ambito del decreto flussi e quindi al click day ; le condizioni per la conversione sono dettate daIlo stesso art. 6, comma 1, secondo periodo del T.U.I..
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Dicembre 2023, ore 11:05