Informazioni e notizie sui click-day

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio u.s., ha disposto il differimento delle date dedicate ai "click days", fissando le nuove date rispettivamente al 18, 21 e 25 marzo 2024.

In vista del click-day relativo all'anno 2024, si comunica che sul Portale Servizi ALI è attiva la precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate ed orari sotto riportati:

- dal 29 febbraio 2024, dalle ore 13.00 alle 20.00 fino al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Le istanze potranno essere inviate in via definitiva, sempre accedendo al medesimo portale, a decorrere:

- dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), D.P.C.M. 27 settembre 2023 ( lavoro non stagionale );

- dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024 per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, D.P.C.M. 27 settembre 2023;

- dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024 per gli ingressi di cui all'art. 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023 ( lavoro stagionale ).

N.B.:

Si precisa che nelle giornate di click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all'Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di click day. Per gli altri modelli di domanda non rientranti nel click day, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo le date ed orari sopra riportati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Le modalità di presentazione delle domande restano quelle già note e comunicate.

 

AVVISI E NOTIZIE UTILI

Nell'ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023 e non accolta dallo Sportello Unico per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione .

A tale fine, si precisa che:

a) la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale , che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali, è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un'istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione ;

b) il documento di asseverazione , rilasciato ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all'anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro .

Si ricorda che l'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 24 bis sopra richiamato.

Tali organizzazioni datoriali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la relativa documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

c) quanto all'ingresso di lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, si ricorda che l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata solo in favore di cittadini, in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia, provenienti dai Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), D.P.C.M. 27 settembre 2023.

Solo ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale , analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Maggiori chiarimenti sono contenuti nella circolare del 6 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture.

Infine, è possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita, ai fini di quel che qui rileva, in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta .

d) L'elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia , con il quale sono stati previsti annualmente 4.000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale, e le relative quote saranno riservate per i settori di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 27 settembre 2023.

Il 1° aprile 2024 entrerà in vigore l'Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l' India , sottoscritto il 2 novembre 2023.

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 17:28
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D.P.C.M. 19 gennaio 2024 77.71 KB
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Circolare congiunta decreto flussi 2024 4.86 MB
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Click day 2024 - indicazioni operative 189.73 KB
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circolare M.I.T. del 6 novembre 2023 276.59 KB