Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale e che, pertanto, sono state segnalata ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 309/1990.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato l'illecito amministrativo al trasgressore .
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge.
- A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze ( N.O.T. ) della Prefettura-U.T.G. di residenza per un colloquio che si svolgerà con un funzionario assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, o chi ne esercita le potestà genitoriali.
Il soggetto domiciliato in una provincia diversa da quella di residenza, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di domicilio, a seguito di istanza scritta da inviare al Prefetto del luogo di residenza.
Il trasgressore può proporre opposizione al Giudice di Pace avverso l'ordinanza con la quale viene convocato per il colloquio, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
- ITER DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEL DETENTORE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Al termine del colloquio, il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
a) limitatamente alla prima volta, nel caso di particolare tenuità della violazione e se ricorrono elementi tali da far presumere per concludere che - per il futuro - il soggetto si asterrà dal fare nuovamente uso di droghe, il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti;
b) negli altri casi, vengono valutate le sanzioni amministrative da irrogare nonché la loro durata; viene inoltre formulato alla persona convocata, laddove ne ricorrano i presupposti, l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze o da una struttura privata autorizzata.
L'art. 75 del D.P.R. n. 309/90 modificato prevede le seguenti sanzioni amministrative:
- la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, o il divieto di conseguirli, per un periodo non inferiore un mese e fino a tre anni;
- la sospensione della licenza di porto d'armi, o il divieto di conseguirla, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno;
- la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente, o il divieto di conseguirlo, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno;
- la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario, o il divieto di conseguirlo, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
Tali sanzioni si applicano nel caso in cui la segnalazione riguardi sostanze di tipo leggero (es: hashish, marijuana). Nelle altre ipotesi, la durata delle sanzioni sarà compresa da due mesi a un anno.
AVVERTENZA: Le stesse sanzioni si applicano anche nel caso il soggetto non si presenti al colloquio previsto.
Se risulta che l'interessato abbia concluso, con esito positivo, il programma terapeutico, il Prefetto revoca le sanzioni.
c) Qualora al momento dell'accertamento l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida per un periodo di 30 giorni. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori, sempre per la stessa durata, ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo.
Il trasgressore può proporre opposizione al Giudice di Pace avverso il provvedimento con cui il Prefetto ha irrogato le sanzioni di cui sopra, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
- ULTERIORI NOTIZIE
a) ai sensi dell'art. 121 del citato D.P.R., il Prefetto, qualora venga a conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, deve farne segnalazione al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze competente per territorio. Tale servizio ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico al quale la stessa voglia volontariamente sottoporsi.
b) I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
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Riferimenti normativi
- Legge 24/11/81 n.689
- Legge 26 giugno 1990 n.162
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
- Decreto 12 luglio 1990 n.186
- D.P.R. 5 giugno n.171
- Legge 18 febbraio 1999 n.45
- Legge 21 Febbraio 2006 n. 49
- Legge 15 Luglio 2009 n. 94