Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione, in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto, di pattine e di animali), su richiesta degli organizzatori delle gare.

All'istanza di sospensione della circolazione, da  presentare alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:

  1. autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente;
  2. planimetria del percorso della gara sportiva.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 11:47