Nel nostro ordinamento giuridico il concetto di minoranza è legato alla peculiarità linguistica e trova il suo fondamento nell'art. 6 della Costituzione, che recita "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
La tutela si collega al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e con la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (artt. 2 e 3 Cost.).
A rafforzare questo principio, contribuiscono altri articoli che, da una parte mirano ad assicurare la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10), dall'altra pongono attenzione all'adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (art. 5).