Sono inoltre ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro le seguenti quote:

  1. a) 82.550 unità per l'anno 2023;
  2. b) 89.050 unità per l'anno 2024;
  3. c) 93.550 unità per l'anno 2025.

Nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti. Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.

Le suddette quote riguardano i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

INFORMAZIONI UTILI QUANTO AL SETTORE AGRICOLO E TURISTICO-ALBERGHIERO

Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile non può essere inferiore a € 30.000,00 annui .

In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione I.V.A., prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v. circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023).

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l'ammontare del volume d'affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).

Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile ovvero il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente.

Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione lVA.

 

SPECIFICAZIONE DELLE QUOTE

Nell'ambito delle quote indicate all'art. 7, le seguenti quote:

1.

- 8.000 unità nel 2023;

- 12.000 unità nel 2024;

- 14.000 unità nel 2025

vengono riservate a lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

L'elenco dei Paesi con i quali, nel corso del triennio, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno ( www.interno.gov.it ) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( www.lavoro.gov.it ).

2.

- 2.500 unità nel 2023;

- 3.000 unità nel 2024;

- 3.500 unità nel 2025

vengono riservate a lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Apposita indicazione sugli Stati che hanno sottoscritto accordi o intese con l'Italia sarà riportata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno ( www.interno.gov.it ) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( www.lavoro.gov.it ).

3.

- 50 unità nel 2023;

- 50 unità nel 2024;

- 50 unità nel 2025

vengono riservate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

4.

Nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. La quota è pari a 2.000 unità all'anno.

5.

Inoltre, nell'ambito delle medesime quote per lavoro subordinato stagionale previste dall'art. 7, per il solo settore agricolo, è stata riservata prioritariamente una quota di: 

- 40.000   unità nel 2023;

- 41.000 unità nel 2024;

- 42.000 unità nel 2025

alle istanze di nulla osta al lavoro stagionale/pluriennale presentate in favore dei lavoratori stranieri di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane).

In capo alle suddette Organizzazioni sussiste l'impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori, fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro e agli adempimenti di comunicazione pervisti dalla vigente normativa.

6.

Inoltre, nell'ambito delle medesime quote per lavoro subordinato stagionale previste dall'art. 7, per il solo settore turistico, è stata riservata prioritariamente una quota di:

- 30.000   unità nel 2023;

- 31.000 unità nel 2024;

- 32.000 unità nel 2025

alle istanze di nulla osta al lavoro stagionale/pluriennale presentate in favore dei lavoratori stranieri di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI-Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA-Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALAINA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO-Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA-Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME-Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, Confartigianato Imprese.

Anche in questo caso, tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente (con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione). Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all'inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, anche alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato.

Inoltre, i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettalo le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

E' applicabile la procedura semplificata prevista dall'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n.  286/1998 anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consente la  trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Ultimo aggiornamento
Domenica 27 Ottobre 2024, ore 15:36