AVVISO IMPORTANTE:
Si richiama l'attenzione sulla necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero - prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - verifichi presso il competente Centro per l'Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL (reperibile al seguente link https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per-l-impiego ) , l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale , come previsto dall'art. 22, comma 2, del TUI.
A tal fine, il datore di lavoro dovrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro un modello di autocertificazione (in calce alla presente pagina), quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).
Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro , ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M., può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, intendendosi espletata , da parte del Centro per l'Impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale , al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;
b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali , di cui all'art. 24 T.U.I., nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
NOTE TECNICHE :
- La dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è di 2Mb;
- Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nei modelli di richiesta - l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria, che pertanto potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno;
- Qualora al momento della compilazione dell'istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti originali, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti; in tal caso, l'acquisizione di tale documentazione in originale sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione ;
- Ai sensi dell'art. 22, commi 5 e 5.01 del D. Lgs. n. 286/1998 (come modificato dal Decreto Legge n. 20/2023, conv. dalla Legge n. 50/2023), l' impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si verifica:
- all'acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..
Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.
Ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D. Lgs. n. 286/1998 (come modificato dal Decreto Legge n. 20/2023, conv. dalla Legge n. 50/2023), l' impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si verifica:
- all'acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..
Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI .
Questo perché, trascorsi i termini di presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato - in via telematica - anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d'ingresso .
- Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta .
Le verifiche già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono ora demandate, ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I., in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979 (iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili) ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell'articolo 24-bis del T.U.I..
L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:
- C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- VB - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- LS - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- LS1 - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- LS2 - Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
- Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.