La vigente disciplina è contenuta nel decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. La finalità della normativa è di “prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente” (art. 1, d.lgs. n. 105/2015).
La normativa promuove un sistema articolato in cui convergono più soggetti, sia pubblici sia privati, con la costituzione, pertanto, di un partenariato istituzionale in cui sono previsti una serie di atti tra loro in stretto collegamento per rendere gli interventi di emergenza tempestivi ed efficaci.
La collaborazione ed il coordinamento assumono rilievo prioritario anche nei confronti dell’eventuale gestore dello stabilimento a rischio incidente rilevante, in capo al quale sussistono una serie di obblighi.
In primo luogo vi sono gli obblighi di notifica alle competenti autorità che deve avvenire:
a) per i nuovi stabilimenti, 180 giorni prima dell’inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, entro un anno a decorrere dalla quale la direttiva 2021/18/UE si applica allo stabilimento.
Altri obblighi sussistono, invece, solamente laddove lo stabilimento sia di soglia superiore: tali adempimenti prevedono la redazione del Rapporto di Sicurezza e del Piano di emergenza Interno.
Tutti gli adempimenti cui è tenuto il gestore sono peraltro funzionali all’elaborato del Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.), della cui redazione è responsabile il Prefetto e viene redatto secondo le linee guida predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – di cui al D.P.C.M. del 25 febbraio 2005 e, più di recente, di cui alla Direttiva del 07.12.2022.
Il P.E.E. è quindi il documento ufficiale con il quale è organizzata la risposta di protezione civile e di tutela ambientale contro i danni di un incidente rilevante, ed è finalizzato a:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Nell’ambito territoriale della provincia della Spezia sono presenti i Piani di emergenza esterna per i seguenti stabilimenti:

a) impianto di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) della “GNL Italia” S.p.A., sito nella baia di Panigaglia in località Fezzano di Porto Venere, che costituisce stabilimento di soglia superiore ai sensi dell’art.3, c. 1, lettera c) del citato D. Lgs n. 105/2015;
b) Deposito di Arcola S.r.L, situato nella Piana di Arcola, adibito allo stoccaggio liquidi petroliferi, che costituisce stabilimento di soglia superiore ai sensi dell’art.3, c. 1, lettera c) del citato D. Lgs n. 105/2015.

Gli stessi P.E.E. si basano sugli scenari incidentali emergenti dai rispettivi Rapporti di Sicurezza (RdS), elaborati dai Gestori dello stabilimento, e validati dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), istituito con decreto del Ministero dell’Interno e presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco e da qualificati rappresentanti della Regione Liguria e di ARPAL.

I piani di emergenza esterna vengono, altresì, verificati con le esercitazioni di Protezione civile utili, oltre che a valutare l’efficacia e la validità del modello di intervento per fronteggiare l’emergenza, per testare la formazione degli operatori e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti corretti da adottare in caso di calamità.

Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Dicembre 2023, ore 17:27