Istruzioni per il rinnovo del porto di pistola

Chi può fare la richiesta 

Le Guardie Particolari Giurate che svolgono il servizio armato. 

Cosa fare 

L’interessato deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta.

La domanda deve essere presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza dalla licenza di porto di pistola di cui è titolare la Guardia Particolare Giurata.

Se la domanda è presentata dopo la scadenza della licenza annuale di porto di pistola, si procederà con le modalità previste per il rilascio.

La licenza può essere ritirata direttamente dall’interessato o da persona munita di delega e fotocopia del documento di riconoscimento dell’intestatario della licenza (vedi Modello C - “Delega ritiro documento armi”).

In caso di contestuale rinnovo del libretto di porto d’armi dovrà essere allegata la documentazione richiesta (vedasi ARGOMENTI CORRELATI).

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00, firmata dall’interessato (vedi Modello A “Rilascio licenza porto di pistola GPG”);
  2. licenza scaduta da rinnovare;
  3. certificato in bollo da € 16,00 di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari o singoli medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. Il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico del medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;
  4. dichiarazione sostituiva di certificazioni, sottoscritta dall’interessato, relativa al conseguimento di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale (vedi Modello B, “Dichiarazione sostitutiva conseguimento idoneità maneggio armi”);
  5. ricevuta del versamento di € 7,75 sul conto corrente postale n. 8003 (tassa di concessione governativa – tassa ridotta);
  6. una marca da bollo da € 16,00, per il ritiro della licenza.

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 133 e seguenti;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 (Reg. esecuzione TULPS), art. 249 e seguenti;

Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/003229/10089.D.GG(1) del 07/03/2018

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 09:43