Dirigente: Dott.ssa Silvia RICCETTI, Viceprefetto aggiunto

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

 

Cartella esattoriale

Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va

Ruoli esattoriali:

l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente, notifica all'interessato la cartella esattoriale, con la quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi maturati ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Chi può fare la richiesta:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare:

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente (indicato sulla cartella).

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.  

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale, proponendo specifica istanza con allegata sentenza di accoglimento.

Qualora il contribuente ritenga di non dover pagare può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .

E' consentito, ai sensi dell'art. 1, commi 537-546, della L.228/2012 (legge di stabilità 2013), di ottenere la sospensione immediata dell'attività di riscossione, mediante presentazione all'Agente della Riscossione, entro 90 giorni dalla notifica della cartella, di apposita istanza, anche con modalità telematiche, in caso di prescrizione o decadenza del credito, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza favorevole, pagamento o qualunque altra causa di non esigibilità.

In tali casi dovrà essere presentata al concessionario per la riscossione apposita dichiarazione, allegando copia della cartella esattoriale e la documentazione giustificativa.

La Prefettura-U.T.G. darà comunicazione dell'accettazione o del diniego della dichiarazione direttamente al contribuente (tramite P.E.C. o Racc. A/r) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Agente della Riscossione.

In assenza di comunicazioni da parte della Prefettura-U.T.G., entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore all'Agenzia delle Entrate, conseguirà l'annullamento di diritto del debito e il relativo discarico dei ruoli.

 La Prefettura non concede più la rateizzazione dell'importo della cartella esattoriale a seguito degli art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 26 del D.L. n. 46 del 1999, modificati, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. n. 248/2007, convertito nella Legge 28.2.2008, n. 31.
A seguito delle predette modifiche la rateizzazione deve essere richiesta all'Agente della Riscossione che ha inviato le cartelle.

Documentazione richiesta in caso di istanza di discarico in autotutela diretta all'U.T.G. Terni

  1. Domanda in carta semplice da inviare via P.E.C. all'indirizzo: protocollo.preftr@pec.interno.it , o a mezzo Raccomandata A/R allegando
  2. Copia integrale della cartella esattoriale
  3. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

 

Documentazione richiesta in caso di istanza di accesso agli atti formativi il ruolo esattoriale

  1. Istanza in carta semplice da inviare via P.E.C. all'indirizzo: protocollo.preftr@pec.interno.it o a mezzo Raccomandata A/R
  2. copia integrale della cartella esattoriale.

 

Riferimenti normativi:  

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.

Norme emergenziali durante la pandemia e la proroga dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento D.L. 18/20 convertito in L. 24/4/2020 N. 27 e successive modificazioni:

l'art. 68/1 del D.L. N 18/20 convertito in Legge 24/4/820 n. 27 è intervenuto stabilendo che per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo2020 fino al 31 dicembre 2021 la prescrizione è prorogata di 24 mesi.

Tale norma, al comma 1, oltre a prevedere la sospensione dei versamenti  dall'8.3.20 fino al 31/8/21 ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 12 del D. Lgs. 24/9/2015 n. 159 il quale al comma 2, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione riguardanti i debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n 212  fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Esempio:

Se il debito è stato affidato all' Agenzia delle Entrate Riscossione il 10 aprile 2020 e si riferisce ad una multa ricevuta il 15 maggio 2016, la prescrizione di cinque anni si sarebbe compiuta di norma il 15 maggio 2021, ma per effetto della proroga di 24 mesi scadrà invece il 15 maggio 2023 per cui la cartella potrà essere regolarmente notificata appunto fino al 15 maggio 2023.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 15:43
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